Attesa occupazione e null-osta: revoca del titolo per lavoro subordinato (TAR Molise n. 306 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione postula l’esistenza di un nulla-osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura e presuppone la perdita di un lavoro regolarmente instaurato, non una mera promessa di assunzione. In assenza o in caso di decadenza di tale atto presupposto, la normativa non consente allo straniero di ottenere il detto permesso di soggiorno. Il permesso provvisorio rilasciato in esecuzione di una misura cautelare è un atto di ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato cautelare e decade all’esito del rigetto del ricorso giurisdizionale. La domanda di riconoscimento di un qualsivoglia titolo di soggiorno diverso da quello richiesto è inammissibile se non sia mai stata presentata istanza all’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino marocchino, faceva ingresso in Italia con nulla-osta per lavoro subordinato rilasciato su richiesta di una società datrice di lavoro e presentava istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione. A seguito della revoca del nulla-osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, il TAR accoglieva l’istanza cautelare e la Questura rilasciava un permesso provvisorio cartaceo di attesa occupazione. Il Tribunale respingeva successivamente il ricorso avverso la revoca, confermandone la legittimità per carenza del requisito reddituale del datore di lavoro. Con i provvedimenti impugnati nel presente giudizio, il Questore rigettava l’istanza di rilascio del permesso per attesa occupazione e quella di rinnovo del titolo provvisorio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise rileva che, con precedente sentenza, è stata confermata la legittimità della revoca del nulla-osta per lavoro subordinato, essendo emerso che la società datrice di lavoro non possedeva il requisito reddituale richiesto dalla legge. In assenza del nulla-osta, non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe altrimenti scavalcato e si presterebbe a facili elusioni.

Il Collegio chiarisce che l’istituto dell’attesa occupazione, di cui all’art. 22, comma 11, T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) e all’art. 37 D.P.R. n. 394/1999, presuppone la perdita di un lavoro regolarmente instaurato e non una semplice promessa di assunzione. Nel caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro dopo l’ingresso dello straniero, il nulla-osta risulta privo di efficacia, essendo condizionato all’esecuzione dello specifico contratto di lavoro subordinato.

Il ricorrente non versa in alcuna delle situazioni legittimanti: ha svolto attività lavorative per un’impresa diversa da quella che lo aveva segnalato, ma solo in forza di un permesso provvisorio rilasciato in esecuzione di una misura cautelare, decaduta all’esito del rigetto del ricorso. Il permesso provvisorio, infatti, era un atto di ottemperanza al giudicato cautelare, del quale il ricorrente non avrebbe interesse a dolersi. Il Tribunale esclude la violazione dell’art. 7 della Carta di Nizza, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 5 T.U. Immigrazione, norme che si riferiscono al diniego per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ipotesi diversa da quella in esame.

Infine, la domanda subordinata di riconoscimento di un qualsivoglia titolo di soggiorno è dichiarata inammissibile, poiché il ricorrente non ha mai presentato istanza all’Amministrazione per il rilascio di titoli diversi dal permesso per attesa occupazione e il Tribunale non può pronunciarsi su un diniego mai adottato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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