Esclusione del RTI per insufficienza della qualificazione della mandante (TAR Lazio n. 3895 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza, in capo alla singola impresa associata, del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori che essa si è impegnata a eseguire con l’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento temporaneo. L’esclusione opera anche quando lo scostamento tra importo eseguibile e importo assunto è minimo, ove la correzione imponga la modifica delle dichiarazioni sulle quote di esecuzione. L’errore materiale è emendabile solo se correggibile senza atti integrativi dell’offerta. Il soccorso istruttorio non è esperibile per rettificare la ripartizione delle quote tra i membri del raggruppamento, perché ne altererebbe il contenuto negoziale. In presenza di atto plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice impedisce l’annullamento.
Il Fatto
Una società, in proprio e in qualità di mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo, ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante l’ha esclusa dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale — Lotto C1. L’esclusione si fondava sull’insufficienza della qualificazione SOA di una delle mandanti: iscritta alla categoria OG10 in classifica V, con incremento di un quinto pari a euro 6.198.000,00, essa si era impegnata a eseguire lavori per euro 6.198.400,00, con uno scostamento di appena 400,00 euro.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nell’esecuzione, articolando quattro motivi. Si sono costituiti la stazione appaltante e i controinteressati collocati in graduatoria; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, non riguardando la domanda atti da esso emanati né essendo stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti.
Nel merito, i giudici hanno richiamato la Adunanza Plenaria n. 6 del 2019, che ha confermato l’indirizzo secondo cui la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori assunta con l’offerta determina l’esclusione dell’intero raggruppamento, anche a fronte di uno scostamento minimo, pari nel caso di specie allo 0,006%. La spiegazione dell’errore di arrotondamento non ha superato la soglia dell’errore materiale, perché la correzione avrebbe richiesto la modifica delle dichiarazioni sulle quote di esecuzione.
Il Collegio ha poi escluso che ricorressero i presupposti del soccorso istruttorio, non utilizzabile per alterare il contenuto dell’offerta e l’impegno negoziale dei componenti del raggruppamento. Sul secondo motivo, la lex specialis richiedeva per la categoria OG10 l’attestazione in classifica VIII e prevedeva la possibilità di affidare a un unico aggiudicatario l’intero importo a base di gara: la classifica richiesta andava quindi parametrata al valore complessivo del lotto.
Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse: in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice. Anche la quarta censura, relativa al differimento dell’accesso agli atti, è divenuta improcedibile dopo il deposito del verbale di esclusione. Il ricorso è stato così respinto in parte e per il resto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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