La ricognizione di debito non sana il contratto nullo della P.A. per difetto di forma scritta (Cass. civ. Sez. 1 n. 11136 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., e non richiede una preventiva delibera della giunta comunale, salva diversa previsione statutaria. Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta al giudice, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., ma deve essere preceduto dall’indicazione alle parti della questione, per evitare una decisione “a sorpresa”. La ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ. ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e non sana i contratti nulli per difetto di forma scritta, né il riconoscimento di un debito fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L. introduce una sanatoria per tali contratti.
Il Fatto
La società, fornitrice di materiale edile, otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per il pagamento di fatture. L’ente locale proponeva opposizione, la cui reiezione in primo grado portava il Comune ad appellare.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, revocava l’ingiunzione e condannava la società alla restituzione degli importi percepiti, rilevando d’ufficio la nullità del contratto per difetto di forma scritta e ritenendo l’eccezione di difetto di procura non esaminabile per mancata proposizione di appello incidentale. La società soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto escluso la fondatezza del primo motivo, con cui si lamentava l’omessa pronuncia sull’appello incidentale. Ha chiarito che, sebbene la proposizione dell’appello incidentale non richieda formule sacramentali purché risulti la volontà di ottenere la riforma, l’eccezione di nullità del mandato difensivo è comunque infondata: nei contratti di patrocinio con la P.A., la forma scritta è soddisfatta dal rilascio della procura, che perfeziona l’accordo in forma scritta mediante l’incontro di volontà delle parti.
Quanto al secondo e terzo motivo, relativi al rilievo officioso della nullità, la Corte ha ribadito che il potere di rilevarla d’ufficio spetta al giudice anche in appello, configurandosi come eccezione in senso lato non soggetta al divieto di domande nuove. Tale potere, però, non può essere esercitato “a sorpresa”: il giudice deve indicare alle parti la questione, consentendo loro di esercitare le facoltà di allegazione e prova. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva esplicitato le ragioni per cui il rilievo non era avvenuto “a sorpresa”, avendo le parti ampiamente controdedotto.
Con il quarto motivo, la ricorrente sosteneva che il contratto si fosse perfezionato ai sensi dell’art. 17 del r.d. n. 2440/1923 mediante scambio di corrispondenza, e che, in ogni caso, la nullità fosse sanata dalla ricognizione di debito resa dal segretario comunale e dal riconoscimento del debito fuori bilancio. La Cassazione ha respinto la tesi, ricordando che il giudizio sull’avvenuta conclusione del contratto è riservato al giudice di merito e che, nella specie, mancava l’accettazione scritta del Comune, con conseguente nullità per difetto di forma scritta.
La Corte ha inoltre precisato che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo del rapporto fondamentale. Essa determina un’astrazione solo processuale della causa debendi e un’inversione dell’onere probatorio che non può operare se il rapporto sottostante non è mai sorto o è invalido. Infine, il riconoscimento del debito fuori bilancio non introduce una sanatoria per i contratti nulli, presupponendo l’esistenza di un valido titolo negoziale a monte. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1988 c.c. – Promessa di pagamento e ricognizione di debito
- Art. 83 c.p.c. – Procura alle liti
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove