Accesso difensivo per perizia tecnica senza nesso di strumentalità motivato (Cons. Stato n. 2126 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite all’accesso costituito dai pareri legali e dagli atti difensivi non si estende all’elaborato tecnico che, pur acquisito dall’amministrazione dopo l’insorgere della controversia, esaurisca il proprio scopo nell’accertamento oggettivo di una situazione di fatto e nella definizione delle opere da eseguire. L’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 non attribuisce all’accesso difensivo una prevalenza assoluta sugli interessi confliggenti: l’istante deve rappresentare in modo puntuale e specifico il nesso di strumentalità necessaria tra il documento e la situazione sostanziale da tutelare. All’amministrazione spetta un giudizio di pertinenza in astratto, senza valutare la concreta utilità del documento in giudizio. Il diniego che assimili alla categoria dei pareri legali un atto privo di funzione difensiva è illegittimo.
Il Fatto
Una società di ingegneria, affidataria di incarichi di progettazione esecutiva per la riqualificazione di una scuola dell’infanzia comunale, si trova al centro di una vicenda complessa. Emerse criticità strutturali e sopravvenute esigenze progettuali, il Comune ha diffidato le società incaricate a produrre elaborati di variante entro termini perentori, con avvertenza di risoluzione di diritto. La società ha formalmente rinunciato ai propri incarichi e il Comune ha avviato il procedimento di risoluzione contrattuale, segnalando gli asseriti inadempimenti all’ANAC, che ha disposto annotazioni in casellario.
Successivamente l’ente ha affidato il completamento dell’intervento a un nuovo studio professionale. La società originaria ha presentato due istanze di accesso: la prima per la documentazione contrattuale e lo schema di parcella del nuovo affidatario, a sostegno di un interesse difensivo correlato alla controversia; la seconda per una perizia sullo stato di consistenza dei lavori redatta dal nuovo affidatario, per far valere pretese di pagamento e risarcitorie e accertare l’insussistenza di propri inadempimenti. Il Comune ha respinto entrambe le istanze, ritenendo il primo interesse non collegato a un affidamento cui l’istante era rimasta estranea e qualificando la perizia come atto difensivo. Il TAR Veneto ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. La società ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la regola dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 e la lettura offertane dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021: non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, ma occorre un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione finale. L’amministrazione valuta la pertinenza in astratto, senza sindacare la concreta utilità del documento. La Corte ribadisce che l’accesso difensivo non è diritto tiranno: neppure la sua natura prevalente lo sottrae al bilanciamento.
Quanto alla prima istanza, il motivo è infondato. Le esigenze difensive prospettate risultano generiche ed apodittiche: né le osservazioni al preavviso di rigetto, né il ricorso in appello precisano il collegamento tra la documentazione richiesta e la situazione sostanziale. La conferma del diniego regge, trattandosi di atti relativi a un affidamento rispetto al quale l’istante è rimasta estranea.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce il perimetro dei pareri legali sottratti all’accesso, secondo Cons. Stato, Sez. III, nn. 991/2022, 808/2020 e 2890/2018 e Cons. Stato, Sez. V, n. 761/2016: restano esclusi gli atti che definiscono la strategia difensiva dell’amministrazione. L’eccezione non opera quando l’atto, oggettivamente e funzionalmente amministrativo, abbia solo una generica utilità difensiva.
Nel caso concreto, la perizia è un elaborato tecnico redatto nell’ambito di un contratto di servizi ingegneristici per acclarare lo stato delle lavorazioni eseguite, funzionale alla prosecuzione dei lavori e alla nuova progettazione. È irrilevante che l’ente ne abbia colto solo successivamente la potenziale utilità in sede processuale. Il documento non rientra tra i pareri legali e va osteso. La sentenza è riformata con annullamento del diniego e condanna all’ostensione; le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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