Revoca del brevetto di paracadutista e natura provvedimentale dell’atto di esonero (Cons. Stato n. 1816 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Amministrazione militare dispone l’esonero dall’esercizio della qualifica conseguita con il brevetto di paracadutismo, in presenza di sopravvenuta inidoneità fisica permanente, equivale a revoca per sopravvenienze, non potendosi riconoscere utilità a una qualifica non più esercitabile. Esso ha sostanziale contenuto provvedimentale, a prescindere dalla veste formale, ogni volta che disponga il ritiro di un precedente atto e modifichi in pejus lo status del militare. La mancata tempestiva impugnazione dell’atto preclude al giudice dell’appello l’esame delle censure relative alla competenza dell’organo e al difetto di motivazione. Il comportamento di chi, consapevole della portata lesiva dell’atto, azioni rimedi di autotutela interna anziché proporre ricorso, esclude la configurabilità di un errore scusabile e impedisce di invocare un legittimo affidamento in senso favorevole.

Il Fatto

Il ricorrente, Caporal Maggiore scelto paracadutista dell’Esercito Italiano, aveva ottenuto nel corso del servizio il brevetto militare di paracadutismo. A seguito di una sopravvenuta inidoneità fisica permanente, l’Amministrazione della Difesa aveva disposto nel 2006 il ritiro del brevetto. Il militare, venuto a conoscenza dell’atto nel 2015, aveva attivato una serie di istanze di autotutela, senza mai impugnare in via giurisdizionale il provvedimento originario.

Con ricorso e motivi aggiunti davanti al TAR Toscana aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, la condanna alla conferma della validità del brevetto e il risarcimento del danno da ritardo. Il Tribunale, Sezione I, ha respinto i gravami, ritenendo l’atto del 2006 provvedimentale e non tempestivamente impugnato, e compensando le spese. Di qui l’appello al Consiglio di Stato, articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Preliminarmente ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, poiché il dispositivo della sentenza di primo grado riporta la formula del rigetto e non dell’inammissibilità del ricorso. La questione resta comunque assorbita dall’infondatezza nel merito.

Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’appellante stesso, con istanza dell’11 aprile 2018, aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca, dimostrando di averne riconosciuto la natura provvedimentale. La comunicazione del 2018, peraltro, costituisce atto interno indirizzato ad altra Amministrazione. Il dato decisivo resta la mancata tempestiva impugnazione dell’atto del 2006, che — a prescindere dalla veste formale — ha sostanziale contenuto provvedimentale, avendo disposto il ritiro di un precedente atto e la modifica in pejus dello status del militare.

Quanto al secondo motivo, il Consiglio esclude l’applicabilità della circolare n. 6479 ed. 2009, non ancora vigente al momento della revoca: operava invece la circolare ed. 1992, che nelle ipotesi di permanente inidoneità fisica contemplava solo l’esonero dall’esercizio delle qualifiche, senza eccezioni per gli eventi dipendenti da causa di servizio. L’esonero equivale in tutto e per tutto a una revoca per sopravvenienze, non potendosi riconoscere utilità a una qualifica non più esercitabile. La mancata disamina dei motivi in primo grado, osserva il Collegio, non preclude il loro esame in appello, ma le censure sono comunque infondate nel merito.

Il terzo motivo, relativo all’incompetenza dell’organo e al difetto di motivazione, è estraneo al giudizio perché investe un atto non impugnato e non è invocabile un errore scusabile: il ricorrente, appena consapevole della portata lesiva dell’atto, ha preferito azionare rimedi di autotutela anziché ricorrere.

Il quarto motivo è infondato: sarebbe al più configurabile un’incompetenza relativa, soggetta a termine decadenziale. Il quinto motivo — comportamento contraddittorio dell’Amministrazione e legittimo affidamento — non ha refluenza sulla legittimità dell’atto, fondandosi su circostanze oggettive; il silenzio serbato sulle istanze non integra alcun silenzio assenso in assenza di specifica previsione normativa. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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