Silenzio sull’istanza ex art 21 e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 1312 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento della P.A. la successiva adozione, nel corso del processo, dei provvedimenti richiesti dall’istante e integralmente satisfattivi dell’interesse azionato determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., con pronuncia di improcedibilità del ricorso. La decisione che dichiara la cessazione ha contenuto di accertamento nel merito della pretesa sostanziale e presuppone che l’amministrazione abbia provveduto spontaneamente, e non in esecuzione di un ordine giudiziale. Il soddisfacimento deve essere pieno e irretrattabile, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Le spese seguono la soccombenza virtuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c., quando il riscontro favorevole intervenga oltre il termine procedimentale e solo dopo l’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari pro quota di alcuni terreni e coeredi del dante causa, ricevevano da A.N.A.S. S.p.A. il decreto motivato con cui, ai sensi dell’art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001, veniva disposta l’occupazione anticipata finalizzata all’esproprio e determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza. Seguiva l’immissione in possesso.
Con nota del 18 giugno 2024 i proprietari dichiaravano la non condivisione dell’indennità provvisoria e chiedevano di avvalersi del procedimento arbitrale degli artt. 21 e ss. d.P.R. n. 327/2001, designando il proprio tecnico e invitando la società a nominare il proprio entro trenta giorni. Non ricevendo riscontro, proponevano ricorso per silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la ritualità e tempestività del ricorso, incardinato ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nel rispetto del dimezzamento dei termini previsto dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. per il giudizio in materia di silenzio.
Nel merito, il Tribunale accerta per tabulas che nelle more del giudizio A.N.A.S. S.p.A. ha adottato gli atti sollecitati: il provvedimento con cui è stato individuato il tecnico di parte quale componente del costituendo collegio peritale ex art. 21 d.P.R. n. 327/2001, la nota di comunicazione del nominativo alla ditta proprietaria e, da ultimo, la nota del 15 settembre 2025 recante i successivi adempimenti, con allegata la nota del Tribunale ordinario in composizione volontaria che, ex art. 21, comma 5, d.P.R. n. 327/2001, ha nominato il terzo tecnico.
Richiamati i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa — Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493 e Sezione III, 5 luglio 2022, n. 559 — il Collegio ribadisce la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La prima definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, purché la soddisfazione sia piena e irretrattabile; la seconda presuppone una situazione nuova che renda certa l’inutilità della sentenza.
Poiché gli atti sopravvenuti sono stati esplicitamente ritenuti dai ricorrenti, con la memoria del 16 settembre 2025, pienamente satisfattivi della pretesa, sussistono i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Quanto alle spese, la società resistente ha riscontrato favorevolmente l’istanza ben oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 2 legge n. 241/1990 e solo dopo l’instaurazione del giudizio. Il Collegio applica quindi la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c. e condanna la parte resistente al pagamento di complessivi € 2.000,00, oltre accessori, secondo le tariffe medie del D.M. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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