Accesso difensivo prevale sulla riservatezza del terzo sanzionato (TAR Lombardia n. 16 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo disciplinato dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 contiene in sé il bilanciamento tra interessi contrapposti e sancisce la tendenziale prevalenza del diritto di difesa sulle esigenze di riservatezza dei controinteressati, allorché la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Tale prevalenza trova radicamento nei principi costituzionali e convenzionali sul diritto a un ricorso effettivo e opera come controlimite rispetto alle ragioni di segretezza. La prevalenza è subordinata al rispetto del principio di proporzionalità: grava sul richiedente l’onere di dimostrare la strumentalità del documento rispetto alle esigenze di tutela. La natura sanzionatoria del provvedimento non costituisce di per sé ragione ostativa all’ostensione, quando il terzo alleghi un interesse idoneo, ravvisabile nel rilievo che l’accertamento dei fatti e dell’antigiuridicità della condotta può assumere nelle interlocuzioni con l’amministrazione e nella scelta del rimedio giudiziale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività di ristorazione in un Comune rivierasco e ha segnalato all’Autorità di Bacino e al Comune l’occupazione di suolo pubblico ad uso plateatico da parte di una vicina attività concorrente, lamentando continue interferenze negative sulla propria gestione.
In tale contesto ha inoltrato istanza di accesso difensivo e di accesso civico, chiedendo copia delle eventuali concessioni rilasciate alla controinteressata, dei verbali di accertamento e di tutti gli atti sanzionatori o di rimessione in pristino. L’amministrazione ha trasmesso solo parte della documentazione e, con provvedimento del 10 luglio 2024, ha negato l’ostensione della notifica di occupazione senza titolo, sul rilievo dell’insussistenza di un interesse specifico e del diniego di consenso espresso dalla controinteressata. La società ha impugnato il diniego parziale davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna all’esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’istanza come accesso difensivo, avendo ad oggetto documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere interessi giuridici. Richiamando un orientamento consolidato, rileva che l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 contiene già un bilanciamento degli interessi contrapposti e afferma la cedevolezza delle esigenze di segretezza pubblica e di riservatezza dei terzi rispetto alla difesa dell’istante, quando i documenti risultino a tal fine necessari, secondo il richiamo a TAR Lazio, sez. I bis, n. 5210 del 2021.
La prevalenza del diritto di difesa viene qualificata come vero e proprio controlimite, radicato negli artt. 24, 97, 111 e 113 Cost., nonché nelle previsioni convenzionali sul diritto a un ricorso effettivo. Ne consegue che, quando la conoscenza degli atti sia indispensabile per una difesa efficace, le ragioni di riservatezza recedono e si riespande la regola generale dell’ostensibilità.
Il Collegio precisa tuttavia che la prevalenza è condizionata al rispetto del principio di proporzionalità: occorre una strumentalità tra accessibilità del documento ed esigenze di tutela, con onere aggravato sul piano probatorio a carico dell’interessato, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 3160 del 2023.
Nel caso concreto le esigenze difensive risultano chiaramente individuate nella necessità di impedire che l’esercente concorrente mantenga un collegamento di fatto con l’area demaniale, fonte potenziale di pregiudizio economico. Tali esigenze superano il diritto alla riservatezza.
Quanto alla natura sanzionatoria dell’atto, il TAR esclude che costituisca elemento ostativo: anche le sanzioni irrogate a terzi all’esito di verifiche che li riguardano sono ostensibili quando il richiedente alleghi un interesse idoneo, tipicamente sotto il profilo dell’accertamento dei fatti e dell’antigiuridicità della condotta. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego, riconoscimento del diritto e condanna dell’amministrazione all’esibizione entro trenta giorni ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.; spese liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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