Cessazione materia del contendere dopo giudicato di annullamento con efficacia erga omnes (C.G.A.R.S. n. 17 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento con efficacia erga omnes del decreto assessoriale che aveva ripristinato un determinato regime tariffario determina il venir meno delle note con cui l’azienda sanitaria aveva attivato il recupero delle somme in esecuzione del decreto annullato. Le richieste caducatorie avanzate dall’appellante risultano in tal modo soddisfatte e va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo prende atto del sopravvenuto superamento dell’atto impugnato per effetto del giudicato formatosi su una pronuncia di annullamento estesa a tutti i destinatari. La soccombenza virtuale giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia la nota con cui l’azienda sanitaria provinciale aveva preannunciato il recupero delle differenze tariffarie per il periodo ottobre 2007 – dicembre 2012, nonché il presupposto decreto assessoriale che aveva ripristinato le tariffe del 2007 e le direttive regionali di avvio delle procedure di recupero. La contestazione riguardava, in particolare, l’an e non il quantum del potere autoritativo esercitato.

Il TAR, con sentenza n. 3009 del 2019, aveva in parte dichiarato inammissibili e in parte respinto le censure. Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 615 del 2021, aveva accolto parzialmente l’appello sul difetto di giurisdizione, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Riassunto il giudizio, il TAR con sentenza n. 277 del 31 gennaio 2022 ha dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese. Da qui il nuovo appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto gli effetti demolitori del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4840 del 2021, che aveva annullato il decreto assessoriale, e ha contestato il mancato esame dell’istanza di rinvio dell’udienza.

Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, richiamando un proprio precedente su controversia sovrapponibile (C.G.A.R.S. n. 503 del 2022). In quella decisione si è affermato che l’annullamento del decreto assessoriale ha effetti erga omnes e determina anche il venir meno delle note aziendali di attivazione del procedimento di recupero emesse in sua esecuzione.

Il percorso argomentativo è lineare: il decreto annullato faceva rivivere tariffe non più valide e su quelle tariffe si fondavano le richieste di restituzione; caduto il presupposto, cadono anche gli atti applicativi. Le richieste caducatorie dell’appellante risultano pertanto soddisfatte nei fatti, in coerenza con il petitum dell’atto di appello.

Il Collegio ha inoltre considerato che l’amministrazione intimata aveva ormai riconosciuto il superamento dei provvedimenti impugnati, avviando una nuova interlocuzione con le strutture accreditate in virtù della pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato e della successiva direttiva regionale che limitava il recupero al solo triennio 2007-2009. La difesa erariale aveva peraltro eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il C.G.A.R.S. le ha poste a carico dell’Assessorato Regionale della Salute secondo la regola della soccombenza virtuale, liquidandole in euro 5.000,00 oltre accessori per il doppio grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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