Informativa antimafia: autonomia dall’accertamento penale e attualità del pericolo (Cons. Stato n. 8681 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’informativa antimafia si accerta con un giudizio induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, senza che occorra attingere la certezza tipica dell’accertamento penale. Gli elementi posti a base dell’informativa non vanno letti in modo atomistico, ma nel loro insieme, così da ricavare un quadro complessivo di possibile condizionamento dell’attività imprenditoriale. Sussiste piena autonomia tra indagine penale e procedimento amministrativo di prevenzione: l’assenza di indagini, di condanne o l’archiviazione in sede penale non escludono la permeabilità mafiosa dell’impresa. L’adozione di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 non esclude con automatismo il rischio di infiltrazione. La valutazione sull’occasionalità dell’agevolazione, ai fini del controllo giudiziario, si colloca in un momento successivo e su parametri non sovrapponibili a quelli del provvedimento prefettizio.
Il Fatto
Una società esercente commercio on line di autoveicoli, il cui capitale è interamente posseduto dalla moglie dell’amministratore unico, è destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Napoli il 30 marzo 2023. Il provvedimento muove dagli esiti del Gruppo Ispettivo Antimafia e da informative dei Comandi provinciali dei Carabinieri di Latina e di Napoli, oltre che della Divisione Anticrimine della Questura, che collegano l’amministratore unico a un clan camorristico attraverso controlli, deferimenti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e pregresse vicende del padre.
Il TAR per la Campania, con sentenza n. 2156 del 2 aprile 2024, respinge l’impugnativa compensando le spese. La società propone appello, lamentando tra l’altro la mancata considerazione di un provvedimento di archiviazione penale e dei documenti versati in giudizio, la ritenuta ininfluenza del modello organizzativo adottato e il diniego della misura di prevenzione collaborativa per difetto del requisito dell’occasionalità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce i canoni ermeneutici della materia disciplinata dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che il pericolo di infiltrazione va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Quanto al primo motivo, il Collegio ritiene inconferente il rilievo che l’amministratore non sia mai stato indagato, imputato o condannato. I numerosi elementi indiziari valorizzati nel provvedimento, pur non raggiungendo la soglia della sanzione penale, sono sintomatici di una condizione di permeabilità mafiosa. La lettura unitaria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e degli accertamenti conferma la valutazione di attualità e concretezza del pericolo.
Il secondo motivo è respinto osservando che la presenza di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con Organismo di Vigilanza, non esclude con automatismo la permeabilità. Rileva invece che il Prefetto abbia individuato, all’epoca dei fatti, un collegamento tra la società e altra compagine, insieme all’accertamento sull’azione dell’amministratore unico nel manipolare l’andamento degli affari.
Sul terzo motivo, la Corte distingue il controllo giudiziario dal provvedimento prefettizio: il primo è parentesi cautelare ed emendativa che presuppone l’informativa e si colloca in un momento successivo, con una prognosi rivolta al futuro affrancamento dai rischi. La valutazione sull’occasionalità dell’agevolazione non è quindi un dato statico, ma un giudizio prognostico sull’emendabilità della situazione, non sovrapponibile alla ricognizione probabilistica del rischio propria del provvedimento prefettizio.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio, liquidate in favore delle amministrazioni resistenti in € 3.000,00 oltre oneri e accessori di legge.
Nota della Redazione
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