Accesso documentale difensivo prevalente sull’accertamento della pretesa sostanziale (TAR Lazio n. 195 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso documentale, l’interesse connesso alla necessità di curare o difendere i propri interessi giuridici prevale sugli interessi pubblici e privati eventualmente antagonisti, per espressa scelta del legislatore. Tale prevalenza opera indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni da difendere e dalla concreta rilevanza del documento ai fini del giudizio. La legittimazione all’accesso ha consistenza autonoma e non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante. Il giudice dell’accesso non può compiere alcun apprezzamento sull’ammissibilità o sulla fondatezza della domanda che il richiedente intende proporre. Una volta accertato il collegamento tra interesse e documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità dello stesso è ultronea.

Il Fatto

La ricorrente, docente rimasta esclusa dal conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, ha presentato istanza di accesso all’Ufficio Scolastico Provinciale di Latina. Chiedeva copia dei provvedimenti recanti il contingente provinciale del personale scolastico assegnato alle riserve di cui alla legge n. 68/1999, distinti per ordine, grado, classe di concorso e posto, nonché del contingente dei beneficiari effettivamente in servizio nella provincia, con eventuale oscuramento dei dati sensibili. La richiesta era finalizzata a difendersi in un instaurando processo civile a tutela del proprio diritto al lavoro e conteneva, ove necessario, anche istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

L’Amministrazione ha respinto l’istanza ritenendo che la ricorrente fosse priva di interesse “concreto, diretto e attuale”. La nota impugnata chiariva analiticamente le ragioni dell’esclusione dagli incarichi e, nel presupposto della correttezza di tale esclusione, negava l’accesso. La ricorrente ha quindi agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., lamentando la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui all’accesso documentale propedeutico alla tutela delle proprie ragioni in giudizio è riconosciuta una tutela preminente. Il legislatore opera “ab origine” una valutazione di prevalenza dell’interesse ostensivo rispetto agli interessi antagonisti, legittimando l’accesso in ragione della preminenza delle esigenze defensionali, nel rispetto dei principi costituzionali sul diritto di difesa. Tale prevalenza prescinde dalla fondatezza nel merito delle ragioni da curare e dalla concreta rilevanza dei documenti per la strategia difensiva, che non può essere oggetto di delibazione da parte del giudice dell’accesso (TAR Lazio n. 5391/2022).

Nel caso concreto la ricorrente ha rappresentato la propria necessità difensiva, da esplicare in un separato procedimento volto a far valere il diritto al lavoro, e l’evidente connessione dei documenti richiesti con tale esigenza. Le Amministrazioni hanno negato l’accesso senza addurre alcuna specifica ragione in relazione ai parametri della normativa generale sull’accesso e sull’accesso civico, né hanno chiarito come la documentazione fosse altrimenti reperibile online.

Il Collegio ritiene illegittimo il diniego fondato sulla ritenuta infondatezza della pretesa sostanziale. Il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, ma è diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita. La domanda di accesso resta indipendente dalla sorte del processo principale e dall’eventuale infondatezza della domanda che il richiedente potrebbe proporre una volta conosciuti gli atti (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2140 del 2018).

La legittimazione all’accesso non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo perseguito. Accertato il collegamento tra interesse e documento, ogni ulteriore indagine sull’utilità e sull’efficacia dello stesso è ultronea (Cons. Stato n. 1664 del 2020). Il ricorso è pertanto fondato: le Amministrazioni devono mostrare e fornire copia integrale della documentazione richiesta. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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