Accesso documentale e nesso di strumentalità con la situazione tutelata (TAR Sicilia n. 2618 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 presuppone la titolarità di una situazione giuridicamente tutelata collegata, in rapporto di strumentalità, al documento richiesto. Il nesso tra documento e posizione soggettiva deve emergere dalla motivazione dell’istanza e non può essere presunto. Il diniego è pertanto legittimo quando l’amministrazione dimostri che i documenti richiesti non incidono, né necessariamente né utilmente, sulla posizione fatta valere dall’istante, così che l’accesso si risolve in un controllo generalizzato dell’operato pubblico, inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990. Le informazioni di carattere generale rese dall’amministrazione non integrano riconoscimento del diritto all’accesso.
Il Fatto
La ricorrente, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica dello IACP e titolare di una procedura di mobilità abitativa ancora pendente, ha chiesto all’Arisme l’accesso alla documentazione relativa agli immobili ad uso abitativo disponibili o destinabili all’assegnazione, nonché agli atti di gestione e destinazione.
Con nota del 26 febbraio 2026 l’Agenzia ha opposto un diniego parziale, rappresentando di avere acquisito 24 alloggi negli ultimi 24 mesi, non disponibili perché interessati da lavori di ristrutturazione non completati, e l’assenza di protocolli con il Comune di Messina e lo IACP. Sul ricorso alla Commissione per l’accesso si è formato il silenzio-rigetto. La ricorrente ha quindi adito il TAR ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’ostensione. L’Arisme ha eccepito il difetto di un interesse diretto, concreto e attuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Richiama poi l’art. 24, comma 3, che esclude le istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’operato amministrativo.
Il percorso argomentativo poggia sull’Ad. Plen. n. 4 del 2023, secondo cui l’accesso configura un rapporto giuridico strumentale ad altro rapporto, nel quale il documento è bene della vita strumentale rispetto a ulteriori e diversi beni finali. Il Collegio richiama anche l’Ad. plen. n. 19 del 2020 sulla distinzione tra accesso procedimentale e accesso autonomo, di natura difensiva. Da qui la regola operativa: il collegamento deve risultare dalla motivazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 25, comma 2.
Applicando tali principi, il TAR rileva che gli immobili gestiti dall’Arisme sono destinati ai programmi di risanamento delle aree degradate e delle baraccopoli del Comune di Messina. La platea dei beneficiari è quindi diversa e distinta da quella cui appartiene la ricorrente, assegnataria di alloggio IACP.
La ricorrente ha indicato come situazione da tutelare il solo esito favorevole della procedura di mobilità presso lo IACP. Non ha però allegato né dimostrato in che modo la conoscenza della consistenza, disponibilità, destinazione o gestione degli immobili Arisme possa incidere su quella procedura o arrecare utilità effettiva alla sua posizione. Il nesso di strumentalità resta indimostrato.
Il Collegio esclude inoltre che le informazioni generali rese dall’Agenzia sul numero degli immobili acquistati e sul loro stato di indisponibilità integrino un riconoscimento del diritto di accesso. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della vicenda e l’accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio, con liquidazione rinviata a separato decreto.
Nota della Redazione
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