Progressioni verticali escluse dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali (TAR Lombardia n. 87 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure selettive per la progressione verticale attivate ai sensi dell’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, in quanto riservate al personale di ruolo e finalizzate a valorizzare le professionalità interne, non sono assimilabili al concorso pubblico e non sono soggette alla disciplina che lo governa. Ad esse non si applicano la durata triennale delle graduatorie né il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie ancora valide, che opera esclusivamente per le selezioni aperte alla generalità dei possessori dei requisiti. L’amministrazione che deve coprire posti della medesima area può quindi attingere alla graduatoria di un concorso esterno senza dover preventivamente esaurire quella della progressione interna, senza che ciò integri elusione del canone dell’art. 97 Cost.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Comune di Milano inquadrati nel profilo di Agenti della Polizia Locale, avevano partecipato a una procedura selettiva per progressione verticale bandita dall’ente, collocandosi tra gli idonei. Con successiva determinazione il Comune aveva invece disposto l’assunzione di numerose unità nel profilo di Istruttore Direttivo di Polizia Locale attingendo, mediante scorrimento, alla graduatoria ancora valida di un precedente concorso pubblico, senza utilizzare la graduatoria della progressione interna.

I ricorrenti hanno impugnato quel provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo l’incompetenza del dirigente, la violazione delle norme in materia di concorsi e l’eccesso di potere, per essere stata di fatto preclusa ogni possibilità di progressione interna agli aventi diritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura di incompetenza, respingendola. Il d.P.R. n. 81/2022 richiamato dai ricorrenti non contiene alcuna disposizione pertinente, mentre l’art. 11 del d.P.C.M. n. 132/2022 riguarda l’approvazione del PIAO da parte della Giunta e non l’atto di assunzione. Una volta definito il fabbisogno e conclusa la selezione, l’assunzione dei candidati utilmente collocati è atto esecutivo che il dirigente adotta ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina: l’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 ha natura eccezionale e ha consentito, per il triennio di riferimento, di derogare all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, permettendo il passaggio tra aree mediante procedura selettiva riservata al personale di ruolo. Le progressioni verticali divergono dunque sul piano ontologico dal modello concorsuale, che resta la modalità ordinaria di reclutamento in attuazione dell’art. 97 Cost.

Da ciò deriva il principio centrale: alle selezioni interne non si applicano la durata triennale delle graduatorie e il favore per lo scorrimento. Il Collegio richiama il proprio precedente (TAR Lazio, Roma, Sez. II stralcio, n. 499 del 2023) e la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 4923 del 2023, che, muovendo dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, ha precisato come il generale favore per l’utilizzo delle graduatorie degli idonei valga per le graduatorie che tutte costituiscono esito di concorso pubblico, non per quelle scaturenti da selezioni interne e riservate, data la disomogeneità dei termini di comparazione.

Il Tribunale esclude poi che la procedura in concreto esperita fosse assimilabile a un concorso. Il bando valorizza la performance individuale e l’esperienza maturata, con attribuzione di gran parte del punteggio ai titoli; i requisiti di partecipazione richiedono la qualifica di dipendente a tempo indeterminato dell’ente e la permanenza nell’area immediatamente inferiore. La selezione, quindi, non era aperta a chiunque.

Quanto al profilo del PIAO, il Collegio rileva che l’atto non è impugnato e comunque non presenta le criticità dedotte. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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