Accesso documentale e sindacato dell’amministrazione sull’utilità del documento (TAR Toscana n. 270 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale, l’amministrazione non può subordinare l’ostensione alla valutazione della concreta utilità del documento richiesto, né opporre che le informazioni in esso contenute siano già desumibili da altri atti in proprio possesso. La scelta degli atti di cui il richiedente necessita è rimessa alla sua autodeterminazione, trattandosi dell’unico soggetto in grado di stabilire quali documenti gli servano per decidere se e come tutelarsi. È pertanto illegittimo il diniego che, sindacando l’utilità della richiesta, introduce una causa di esclusione non prevista dalla legge e si risolve in un inammissibile margine di discrezionalità dell’ente nella selezione degli atti da esibire.

Il Fatto

La società ricorrente era conduttrice di un compendio immobiliare sito in Poggio a Caiano, in forza di un contratto di locazione poi rinnovato e prorogato. A seguito della procedura espropriativa avviata dal Comune per la riqualificazione del centro storico, i proprietari cedevano volontariamente gli immobili all’amministrazione e la conduttrice rilasciava il bene nel luglio 2024.

La società ha poi chiesto ai proprietari un indennizzo ai sensi dell’art. 34, terzo comma, d.P.R. n. 327/2001 e, ritenendo che le osservazioni dai medesimi presentate nel procedimento espropriativo avessero valore confessorio sulla propria pretesa, ne ha domandato al Comune l’ostensione. L’istanza è stata respinta sull’assunto che le informazioni fossero già contenute nella relazione istruttoria del 14 settembre 2021. Di qui il ricorso ex art. 116 c.p.a., con richiesta di condanna all’esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso ampiamente fondato e muove dal vaglio della ragione posta a base del diniego: la possibilità, per la ricorrente, di desumere tutto ciò che le serve dalla sintesi dell’osservazione contenuta nella relazione istruttoria richiamata dall’atto di dichiarazione di pubblica utilità. Tale assunto è giudicato infondato in fatto e in diritto.

Sul piano fattuale, la relazione sintetizza l’osservazione in termini talmente generici — riconducibili alla somma complessiva richiesta e al fatto che la quantificazione comprendesse anche l’indennità della conduttrice — da non soddisfare l’interesse a prendere cognizione precisa della posizione assunta dagli ex proprietari, segnatamente per la parte di indennità legata alla presenza del contratto di locazione. Neppure la deduzione dell’ufficio sull’osservazione, limitata alla sua asserita non pertinenza urbanistica, offre elementi ulteriori.

Sul piano del diritto, il Tribunale condivide la censura secondo cui l’amministrazione ha sostanzialmente coniato una nuova forma di esclusione non prevista dalle fonti in materia di accesso. Il sindacato sull’utilità del documento costituisce espressione della pretesa dell’ente di riservarsi un qualche margine di discrezionalità nella determinazione degli atti da esibire, pretesa negata da una giurisprudenza ormai incontroversa.

Vengono richiamati in proposito Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2019, n. 908 e Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 317. Da quest’ultima si trae il principio per cui la scelta è rimessa all’autodeterminazione del richiedente, l’unico soggetto in grado di stabilire quali atti gli necessitino per valutare quali strumenti di tutela intraprendere avverso le pretese erariali, o semplicemente per decidere di pagare.

Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del diniego impugnato e ordine al Comune di consentire l’accesso integrale alla memoria depositata nel luglio 2021, nel termine fissato in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto a ciascuna parte, in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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