Revoca della licenza di porto d’armi come atto vincolato al divieto prefettizio (TAR Toscana n. 272 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. costituisce presupposto necessario della licenza di porto d’armi. Una volta che tale divieto sia divenuto inoppugnabile, la revoca della licenza disposta dal Questore integra un atto vincolato, privo di margini di discrezionalità. Ne deriva che l’impugnazione della revoca è inammissibile per difetto di interesse, non potendo il ricorrente conseguire alcuna utilità dall’annullamento di un provvedimento meramente consequenziale. Il riconoscimento della natura vincolata dell’atto esclude, inoltre, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, da ultimo rinnovata. A seguito di una lite familiare, nel corso della quale il medesimo minacciava il genero alla presenza dei Carabinieri, il Prefetto di Lucca adottava nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. Con successivo decreto, il Questore di Lucca disponeva la revoca della licenza di porto di fucile, richiamando in funzione motivazionale il divieto prefettizio e la conseguente impossibilità di mantenere la titolarità dell’autorizzazione.
Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Toscana, deducendo eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione, violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis legge n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento. Le Amministrazioni intimate eccepivano in via preliminare l’irricevibilità dell’impugnazione del divieto prefettizio e l’inammissibilità di quella relativa alla revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di tardività relativa al divieto di detenere armi. La copia del decreto depositata dallo stesso ricorrente reca la relata di notificazione effettuata dalla Stazione dei Carabinieri, da considerarsi perfettamente valida nonostante il rifiuto del destinatario di sottoscrivere l’atto ritirato. Poiché l’impugnazione è stata notificata solo successivamente, essa risulta irrimediabilmente irricevibile.
Sul rapporto tra i due provvedimenti, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa stabilizzata, secondo cui, una volta emesso il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S., la revoca della licenza di porto d’armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata, poiché l’autorizzazione alla detenzione è presupposto necessario della licenza di porto. Il Collegio cita TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1175 del 2023, TAR Basilicata n. 154 del 2022 e Cons. Stato, sez. III, n. 1292 del 2013.
Da tale qualificazione discende che la domanda di annullamento della revoca è inammissibile per difetto di interesse quando il divieto di detenzione sia divenuto inoppugnabile. Il riconoscimento della natura vincolata dell’atto comporta inoltre, per effetto dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990 — del resto richiamato nello stesso provvedimento impugnato —, la non necessità della comunicazione di inizio del procedimento.
Le censure articolate avrebbero dovuto essere tempestivamente rivolte avverso il divieto prefettizio; quelle relative alla comunicazione di avvio non arrecherebbero comunque alcun vantaggio al ricorrente, stante la definitività del divieto e il carattere vincolato della revoca. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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