Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 283 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, condanna la stessa a dare completa esecuzione alla statuizione, per la sorte capitale oltre rivalutazione e interessi, entro un termine congruo. Decorso inutilmente tale termine, si nomina fin d’ora un commissario ad acta perché adotti gli atti sostitutivi necessari. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione resistente consente l’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1568/2023, pubblicata il 3.7.2023, con cui l’Amministrazione è stata condannata a riconoscere le somme dovute per il c.d. bonus docente, per ciascun anno di servizio, oltre accessori, mediante accredito su carta docente o, in alternativa, con pagamento secondo le modalità ordinarie.
Nonostante la notifica del titolo in data 28.8.2023, la statuizione è rimasta inadempiuta. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 22.3.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la fondatezza della pretesa, adeguatamente documentata, e ha rilevato che l’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento all’obbligo contenuto nel titolo azionato.
Su tale presupposto il Tribunale ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza n. 1568/2023, per la sorte capitale oltre rivalutazione e/o interessi, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta per provvedere, entro i 90 giorni successivi, all’adozione degli atti necessari all’assolvimento del mandato, con facoltà di delega e possibilità di avvalersi della struttura organizzativa regionale.
Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., e sono liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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