Accesso documentale e vicinitas: distanza e lateralità escludono la legittimazione (TAR Sardegna n. 743 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso in materia di titoli edilizi presuppone la sussistenza della vicinitas, quale situazione giuridicamente tutelata che può identificarsi con la proprietà di un immobile confinante, contiguo o frontista rispetto a quello interessato dall’intervento. Tale requisito non si esaurisce nel collegamento materiale tra la situazione attiva dell’istante e la zona interessata, ma richiede l’esplicitazione di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva. La distanza e la collocazione laterale dell’opera rispetto alla proprietà del richiedente escludono la configurabilità di tale pregiudizio. L’accesso documentale ha ad oggetto un atto già formato ed esistente nel momento della richiesta, senza che l’amministrazione sia tenuta a reperire documenti presso altri soggetti o a svolgere attività istruttorie ulteriori.

Il Fatto

La ricorrente, una comunione di proprietari, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento della nota con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha respinto la domanda di accesso del 5 aprile 2024. La richiesta riguardava i titoli amministrativi rilasciati in favore di terzi per l’esecuzione di lavori di ampliamento dei pontili esistenti in una località costiera.

La ricorrente ha dedotto il possibile pregiudizio alla propria veduta panoramica e alla fruizione della spiaggia antistante la comunione, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’ostensione completa degli atti. La Regione si è costituita ribadendo il difetto di legittimazione all’accesso; il controinteressato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla premessa che la legittimazione all’accesso ai titoli edilizi richiede la vicinitas. Il requisito, richiamando T.A.R. Milano, sez. V, 26/04/2024, n. 1262, consiste non soltanto nello stabile collegamento tra la situazione attiva dell’istante e la zona interessata, ma anche nell’esplicitazione di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva.

Nel caso di specie la comunione e il pontile oggetto degli ipotizzati ampliamenti sono separati dalla spiaggia e il secondo si colloca lateralmente rispetto alla prima, a una distanza superiore ai 200 metri, come attestato dall’amministrazione. Si tratta di un’area non adiacente né antistante la proprietà della ricorrente.

Il pregiudizio è stato descritto in modo generico, individuandolo in una minor fruizione qualitativa e quantitativa della spiaggia e della zona di mare. Il Collegio ha osservato che l’accesso e la fruizione della spiaggia non sono condizionati da lavori svolti su un pontile collocato nel limite estremo della spiaggia e nel punto di maggiore distanza dalla comunione; rispetto alla spiaggia la ricorrente non vanta alcun titolo preferenziale rispetto al quisque de populo.

In via dirimente, il Collegio ha rilevato che l’accesso è stato negato perché alla Regione non risulta alcuna opera di ampliamento a carico del pontile, con conseguente impossibilità di ostendere un provvedimento autorizzatorio inesistente nel proprio archivio e non meglio identificato dalla ricorrente. Il principio è coerente con l’orientamento secondo cui l’oggetto dell’accesso è un atto già formato ed esistente, senza che l’amministrazione sia tenuta a reperire documenti presso altri soggetti o a svolgere complesse attività istruttorie (T.A.R. Roma, sez. III, 07/04/2022, n. 4045).

Il Collegio ha inoltre escluso che la Regione dovesse attivare il soccorso istruttorio per consentire l’integrazione dell’istanza, non sussistendo un tale obbligo e avendo l’amministrazione già attestato l’inesistenza dei documenti richiesti nel plurimotivato diniego. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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