Silenzio sul dovere di vigilanza edilizia e improcedibilità per sopravvenuto riscontro (TAR Sicilia n. 2699 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo interessato può diffidare l’Amministrazione comunale all’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo in materia edilizia, ma il relativo giudizio avverso il silenzio presuppone che l’inerzia persista al momento della decisione. Se il Comune adotta un provvedimento espresso dopo la notifica del ricorso, sopravviene la carenza di interesse alla decisione e il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La declaratoria consegue alla dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse, in ossequio al principio dispositivo, che impedisce al Giudice di decidere nel merito. La costituzione tardiva della parte intimata, pur ammissibile fino all’udienza, comporta preclusioni quanto al deposito di memorie e documenti oltre i termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di due concessioni cimiteriali con cappella gentilizia, constatava che in un lotto antistante era stata avviata la realizzazione di un manufatto funerario sulla base di una S.C.I.A. in variante. Dopo un sopralluogo rilevava la presenza di cinque loculi fuori terra anziché quattro. Chiedeva quindi l’accesso al titolo edilizio e, ottenutolo in seguito a un precedente giudizio, diffidava il Comune all’esercizio dei poteri di vigilanza, contestando il vincolo paesaggistico, le modifiche di sagoma e l’aumento dei loculi in violazione del piano cimiteriale.
Non ricevendo riscontro, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Nelle more del giudizio il Comune riscontrava la diffida, ritenendo insussistenti i presupposti per l’esercizio dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale. Il Comune si è costituito soltanto il 21 settembre 2026, depositando documenti e memoria. Il termine dell’art. 46 cod. proc. amm., dimidiato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., non è perentorio, ma la costituzione tardiva preclude il deposito di memorie e documenti oltre i termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Gli atti sono pertanto dichiarati inutilizzabili.
La definizione del merito non ne risente, perché il riscontro comunale risulta comunque acquisito al fascicolo per effetto del deposito della controinteressata. Preso atto della sopravvenuta adozione del provvedimento, il Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato la carenza di interesse alla decisione.
Il percorso argomentativo è lineare. La declaratoria del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. Il Giudice non può decidere la controversia nel merito, in omaggio al principio dispositivo. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671 e Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico del Comune. L’Ente si è attivato soltanto dopo la notifica del ricorso, assumendo le proprie determinazioni in via tardiva. La condanna alle spese riflette dunque il ritardo nell’esercizio del dovere di provvedere. Le spese sono invece compensate nei confronti della controinteressata.
Nota della Redazione
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