Accesso ai titoli edilizi tra vicinitas e inesistenza del documento (TAR Sardegna n. 744 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso ai titoli edilizi presuppone la sussistenza della vicinitas, intesa come situazione giuridicamente tutelata e come esplicitazione di una lesione concreta e attuale della posizione soggettiva dell’istante, non essendo sufficiente un generico interesse alla tutela del panorama. Il requisito non sussiste quando tra l’immobile del richiedente e l’area interessata dall’intervento vi sia una distanza significativa e una separazione fisica che escluda uno stabile collegamento. L’accesso documentale, inoltre, ha ad oggetto un documento già formato, esistente e detenuto dall’Amministrazione al momento della richiesta: l’Amministrazione non è tenuta a reperire atti presso altri soggetti né a svolgere attività istruttorie ulteriori rispetto al recupero nel proprio archivio. Non sussiste alcun obbligo di soccorso istruttorio a favore dell’istante, tanto più quando l’Amministrazione abbia già attestato l’inesistenza dei documenti richiesti.

Il Fatto

La Comunione ricorrente, proprietaria di un immobile affacciato sul Golfo di Cugnana, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. avverso la nota con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha respinto la sua istanza di accesso dell’8 aprile 2024. L’istanza mirava a ottenere l’ostensione dei titoli amministrativi rilasciati a terzi per l’installazione di pontili mobili in aggiunta a quelli esistenti nella Marina Cala dei Sardi.

La ricorrente deduceva che la stagionale installazione dei pontili arreca pregiudizio alla sua veduta panoramica sul golfo. La Regione aveva dichiarato l’istanza inammissibile, valorizzando l’opposizione della controinteressata società e rilevando di non avere contezza di alcun ampliamento del pontile, né riferimenti utili al reperimento dei presunti provvedimenti. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione. Regione e controinteressata si sono costituite eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione all’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che la legittimazione all’accesso in materia di titoli edilizi richiede la vicinitas, cioè una situazione giuridicamente tutelata che, per le pratiche edilizie di altro soggetto, può identificarsi con la proprietà di un immobile confinante, contiguo o frontista rispetto a quello interessato dall’intervento, richiamando in proposito T.A.R. Milano, sez. V, 26/04/2024, n. 1262. Tale requisito esige non solo lo stabile collegamento tra la situazione attiva dell’istante e la zona dell’intervento, ma anche l’esplicitazione di una lesione concreta e attuale.

Nel caso concreto il presupposto è ritenuto insussistente. Dalla documentazione fotografica emerge che la Comunione e il pontile sono separati dal Golfo di Cugnana, con il secondo collocato frontalmente rispetto alla prima ma a una distanza significativa, superiore ai 700 metri. L’area non è dunque adiacente alla proprietà della ricorrente, ma separata da un significativo specchio d’acqua: circostanza che incide sia sullo stabile collegamento sia sull’effettivo pregiudizio. Questo è stato descritto in modo del tutto generico, tra maggior inquinamento, transito di imbarcazioni e minor fruizione della zona di mare.

Il Collegio ritiene quindi che la ricorrente non abbia evidenziato una compromissione concreta e attuale della propria sfera giuridica, eccedendo l’interesse generico alla tutela del panorama e dello specchio d’acqua, rispetto al quale non assume posizione differenziata rispetto al quisque de populo.

In via assorbente, il Tribunale osserva che l’accesso è stato negato perché non risulta alcuna opera di ampliamento a carico del pontile, con conseguente impossibilità di ostendere un provvedimento autorizzatorio non esistente in archivio e non identificato dall’istante. Il principio è coerente con l’orientamento secondo cui l’oggetto dell’accesso è il diritto a ricevere copia di un atto già formato, esistente e detenuto al momento della richiesta, senza che l’Amministrazione debba reperire documenti presso altri soggetti o svolgere complicate attività istruttorie (T.A.R. Roma, sez. III, 07/04/2022, n. 4045). La ricorrente aveva peraltro già ottenuto riscontro dal Comune di Olbia, che aveva escluso atti autorizzativi di pontili mobili aggiuntivi.

Da ultimo, il Collegio esclude l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio per consentire l’integrazione dell’istanza: l’Amministrazione aveva già attestato l’inesistenza dei documenti, sicché sarebbe contraddittorio richiedere precisazioni su un’istanza già esaminata e decisa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito e della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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