Accesso civico e sopravvenuta consegna documenti: cessazione materia del contendere (TAR Abruzzo n. 576 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta consegna, da parte dell’amministrazione, dei documenti oggetto di un’istanza di accesso ai documenti amministrativi determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso il silenzio e comporta la cessazione della materia del contendere. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente è smentita dall’esistenza di una situazione giuridica differenziata, quale la titolarità di diritti edificatori sull’area interessata dagli atti di cui si chiede l’ostensione, che giustifica l’accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. La proposizione di un’eccezione, sebbene infondata, non integra gli estremi della lite temeraria di cui all’art. 96 cod. proc. civ. quando sia motivata dalla finalità di ottenere la refusione delle spese di lite.

Il Fatto

Una proprietaria di diritti edificatori, acquisiti iure hereditatis e da collocarsi in un’area comunale, presentava al Comune un’istanza di accesso volta a ottenere copia dei provvedimenti che avevano consentito l’occupazione di quell’area per l’installazione di un cantiere per sottoservizi. Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dall’ente.

Costituitosi in giudizio, il Comune eccepiva l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva e, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo nel frattempo riscontrato l’istanza con la consegna della documentazione richiesta. La ricorrente, preso atto dell’avvenuto adempimento, chiedeva la declaratoria di improcedibilità e la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. per lite temeraria.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo, nel decidere la controversia in camera di consiglio, ha disatteso l’eccezione preliminare del Comune. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente vanta una posizione qualificata, essendo titolare di diritti edificatori che dovranno essere dislocati proprio nell’area oggetto dei provvedimenti richiesti; tale circostanza integra quella situazione differenziata richiesta per la legittimazione all’accesso e dimostra l’interesse concreto all’ostensione degli atti.

Quanto al merito, il giudice ha accertato che l’amministrazione ha provveduto a consegnare la documentazione richiesta in data successiva alla notifica del ricorso. Tale adempimento sopravvenuto ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, rendendo la ricorrente priva di un interesse attuale e concreto alla decisione. Ne deriva la cessazione della materia del contendere, istituto che ricorre quando, per un fatto sopravvenuto, viene meno ogni utilità alla pronuncia giurisdizionale sul ricorso.

Il Collegio ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna del Comune al risarcimento dei danni da lite temeraria. L’eccezione di difetto di legittimazione, ancorché infondata, non è apparsa sorretta da mala fede o colpa grave, essendo stata formulata per l’evidente scopo di cautelarsi rispetto alle spese di giudizio. Ciò non integra la fattispecie dell’art. 96 cod. proc. civ., che richiede una condotta processuale oggettivamente abusiva o pretestuosa.

In ragione della peculiarità della vicenda e dell’accoglimento sostanziale dell’istanza, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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