Trattamento ABA e logopedia comportamentale nel diritto alla salute del minore autistico (TAR Campania n. 5284 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ABA costituisce un intervento intensivo e integrato, non una somma di prestazioni autonome, e la sua scomposizione che espunga la logopedia comportamentale dal progetto terapeutico viola i principi di appropriatezza e il diritto alla salute del minore autistico. La componente logopedica, quando clinicamente indicata, va erogata sotto la supervisione del BCBA nel contesto unitario del trattamento, anche in ambiente strutturato. Le mere esigenze organizzative e i vincoli di accreditamento non giustificano la riduzione dei benefici terapeutici, né l’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione può tradursi in sviamento dall’obbligo di prestazioni effettive e tempestive. La delibera aziendale di carattere generale e programmatico, priva di attuazione concreta nei singoli casi clinici, è inammissibile per difetto di lesività attuale.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la potestà sul figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico, impugna il progetto terapeutico redatto dal Distretto Sanitario dell’ASL di Caserta, che assegna quindici ore settimanali di trattamento ABA ripartite tra domicilio e scuola, e la presupposta delibera del Direttore Generale nella parte in cui limita l’erogazione ai soli contesti di vita, escludendo le ore in ambiente strutturato già denominate ambulatoriali.

La tesi della ricorrente è che la nuova distribuzione delle ore sia illogica e contraddittoria, poiché confonde l’ambulatorio con l’ambiente strutturato e priva il minore della componente logopedica e psicomotoria del trattamento. L’ASL si costituisce e resiste. In via subordinata si denuncia il difetto di visita dell’equipe multidisciplinare e l’omissione dei test diagnostici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità relativa alla delibera generale. La delibera ha natura programmatica e organizza la short list dei soggetti erogatori e i criteri astratti di erogazione: non produce effetti lesivi immediati, che discendono solo dai provvedimenti applicativi individuali. La censura è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., non potendo derivare un effetto utile ulteriore rispetto all’accoglimento sul progetto individuale.

Nel merito il ricorso è fondato. Il trattamento ABA non è una somma di prestazioni distinte ma un intervento unitario e sistemico, disciplinato dall’art. 60, comma 1, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 che lo include nei LEA, dalla legge n. 134/2015 e dalle Linee Guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, che lo configurano come modello globale, personalizzato e integrato nei contesti di vita. La scelta dell’ASL di espungere di fatto la logopedia dal contratto infrange tale unitarietà e costringe la famiglia a farsi carico della prestazione.

Il Collegio richiama la decisione del giudice d’appello in controversia sovrapponibile (Cons. St., sez. III, n. 3387/2025), che ha stigmatizzato la separazione in due segmenti di un unico trattamento, e la giurisprudenza che riconosce il diritto a un progetto terapeutico unico comprensivo della logopedia (Consiglio di Stato, sez. III, n. 8708 del 2023). Il principio di appropriatezza di cui all’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 impone prestazioni coerenti con le esigenze cliniche, e la D.G.R.C. n. 131/2021 contempla la logopedia comportamentale come componente da erogarsi sotto la guida del BCBA anche in ambiente strutturato.

La separazione rompe il vincolo di supervisione unitaria, con rischio di disallineamento metodologico e inefficacia del trattamento. Non valgono a giustificarla mere esigenze organizzative o vincoli di accreditamento, poiché la regolazione dei LEA non può essere subordinata a esigenze di macro-organizzazione che neghino il diritto alla prestazione. Il frazionamento si pone inoltre in contrasto con l’art. 3 Cost. e con l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il provvedimento è quindi annullato nella parte in cui esclude la componente logopedica, con obbligo di ridefinire il piano entro trenta giorni e continuità del trattamento nelle more. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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