Accesso al documento del terzo richiamato nel provvedimento di sospensione dei lavori (TAR Sicilia n. 2721 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione proveniente da un terzo e testualmente richiamata dall’amministrazione a fondamento di un provvedimento sfavorevole costituisce elemento istruttorio presupposto del provvedimento stesso e, come tale, è ostensibile al destinatario dell’atto lesivo. L’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento, che sussiste quando l’atto richiesto è funzionale alla difesa di una situazione giuridicamente rilevante. La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio e non postula la fondatezza della pretesa sostanziale. Il silenzio serbato sull’istanza integra il silenzio-rigetto di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 ed è illegittimo quando l’amministrazione non oppone alcuna delle cause ostative tipizzate dall’art. 24 della legge n. 241/1990. La riservatezza del terzo non è opponibile quando il documento è stato utilizzato per fondare una determinazione sfavorevole all’istante.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la nota con cui il Comune di Siracusa ha ordinato la sospensione dei lavori di manutenzione straordinaria assentiti con CILA. A fondamento dell’ordine l’amministrazione richiama integralmente una comunicazione trasmessa al Comune da un legale per conto di una società terza, con cui si ribadisce il mancato consenso del sopravvenuto proprietario al compimento e alla prosecuzione dei lavori.
Contestualmente al ricorso principale la ricorrente deposita istanza di accesso documentale avente ad oggetto quella specifica comunicazione, individuata nella data e nel contenuto. L’amministrazione resta inerte, così integrando il silenzio-rigetto. La società agisce quindi ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. per l’accertamento del diritto all’ostensione. Il Comune e il terzo controinteressato non si costituiscono in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’istanza sotto il profilo della legittimazione attiva, dell’individuazione dell’oggetto e dell’interesse sottostante. L’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 esige un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento. Nel caso concreto la comunicazione del terzo è espressamente menzionata nella nota comunale e ne costituisce il presupposto istruttorio e motivazionale, avendo inciso in modo determinante sul procedimento edilizio.
Da ciò il Tribunale deduce l’esistenza di un nesso di strumentalità concreta tra l’atto richiesto e la posizione giuridica della ricorrente, anche in chiave difensiva ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la nozione di strumentalità è ampia e non impone che l’accesso sia unicamente finalizzato al diritto di difesa in giudizio, purché risponda a un’utilità per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante (Cons. Stato Sez. VI n. 2269 del 2017; Cons. Stato Sez. III n. 1978 del 2016).
Il Tribunale precisa che l’interesse all’accesso non postula la fondatezza della pretesa sostanziale, ma richiede soltanto un nesso di strumentalità astratta tra documento e situazione sottostante, senza sindacato sull’azione principale. L’interesse ostensivo va pertanto valutato in chiave prospettica.
Quanto ai requisiti oggettivi, il Collegio osserva che l’atto è nominativamente indicato, determinato nel contenuto e in possesso dell’amministrazione, come dimostra il richiamo testuale nella nota impugnata. Il Comune non ha addotto alcuna giustificazione al rifiuto implicito, né ha opposto cause ostative tipizzate dall’art. 24 della legge n. 241/1990.
Il Tribunale esclude infine l’operatività della tutela della riservatezza del terzo: il documento è stato utilizzato dall’amministrazione per fondare una determinazione sfavorevole alla ricorrente, che ha diritto alla piena conoscenza degli elementi istruttori sottesi al procedimento. Il silenzio è quindi dichiarato illegittimo e la domanda accolta; il Comune è condannato alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.