Estinzione del processo amministrativo per rinuncia accettata (TAR Lombardia n. 1525 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle controparti costituite, che l’abbiano sottoscritta per accettazione, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., senza necessità di ulteriore scrutinio del merito. L’accettazione della rinuncia da parte di tutte le parti costituite preclude ogni pronuncia sulla fondatezza dei motivi. In presenza di accordo tra i difensori delle parti, il giudice dispone la compensazione delle spese di giudizio. La declaratoria di estinzione esaurisce il giudizio e non richiede statuizione sul merito della pretesa annullatoria.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di una villa posta nel Comune di San Fermo della Battaglia, aveva impugnato nel 2008 il permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata per un edificio condominiale sul fondo attiguo, lamentando l’occultamento della visuale a valle. All’esito di un complesso iter giurisdizionale, definito con la sentenza del Consiglio di Stato, IV, 23 dicembre 2021, n. 8563, che aveva confermato la declaratoria di nullità di un precedente provvedimento comunale di fiscalizzazione, il Comune ha adottato in data 29 novembre 2022 un ulteriore provvedimento ex art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, ritenendo non proporzionata la restituzione in pristino e applicando la sanzione pecuniaria.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale determinazione e il risarcimento del danno. Si sono costituiti il Comune e la società controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In prossimità dell’udienza di merito la difesa della ricorrente ha depositato, previa notifica alle controparti, un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. A tale istanza hanno prestato adesione sia il Comune sia la controinteressata, sottoscrivendo l’atto per accettazione.
Il Collegio ha quindi rilevato che, a seguito del deposito della rinuncia ritualmente notificata e accettata, il processo deve ritenersi estinto ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm.. La norma attribuisce alla rinuncia notificata alle parti costituite efficacia estintiva del giudizio, senza che residui spazio per l’esame dei motivi di impugnazione.
Quanto alle spese, il Tribunale ha dato atto dell’accordo intervenuto tra i difensori di tutte le parti costituite e ha disposto la compensazione complessiva dei costi di giudizio. La decisione si esaurisce pertanto nella declaratoria di estinzione, con integrale regolazione delle spese secondo l’intesa raggiunta.
La conseguenza processuale è la chiusura del giudizio senza pronuncia sul merito della pretesa annullatoria e della domanda risarcitoria, che restano assorbite dalla rinuncia accettata.
Nota della Redazione
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