L’inerzia sul decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis è ottemperanza (TAR Sicilia n. 2722 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’inerzia dell’Amministrazione nella emanazione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, imposta da una precedente sentenza dell’giudice amministrativo, va qualificato come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e non come giudizio sul silenzio-inadempimento di cui all’art. 117 c.p.a.. La qualificazione non dipende dall’intitolazione formale del ricorso, ma dalla natura sostanziale dell’obbligo inadempiuto, che è di natura esecutiva rispetto al giudicato. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e la competenza del giudice che ha emesso la sentenza da eseguire. La pubblica amministrazione, prima di esporsi ad azioni esecutive, deve rispettare il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

Un proprietario di un terreno sul quale era stato edificato un edificio scolastico ha richiesto al Comune, con istanza trasmessa nel dicembre 2024, l’adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. La richiesta faceva seguito a una precedente pronuncia del TAR Catania, che aveva imposto all’Ente di restituire il bene o di acquisirlo legittimamente, corrispondendo indennizzo e risarcimento. Il Comune, pur avendo assunto con delibera di Giunta del marzo 2013 la volontà di acquisire il fondo, non ha mai emanato il provvedimento conclusivo.

Il ricorrente ha quindi agito avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’Ente all’adozione del provvedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la vicenda si innesta su un percorso contenzioso risalente: le ordinanze sindacali di occupazione d’urgenza del 1989 e del 1992 erano state annullate con la sentenza n. 1080/2012 dello stesso TAR; il successivo giudizio si era chiuso con la sentenza n. 2738/2012, che aveva ordito al Comune di restituire il bene o di acquisirlo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, con condanna alle spese.

Nonostante la delibera della Giunta del 2013, l’Amministrazione non ha adottato il decreto di acquisizione sanante, mantenendo un atteggiamento di inerzia protrattosi anche dopo la formale richiesta del dicembre 2024. Il Collegio qualifica questa condotta come inadempimento ingiustificato all’obbligo di concludere il procedimento.

Il passaggio centrale è la riqualificazione dell’azione: il ricorso, pur impostato come gravame avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., va qualificato sotto il profilo sostanziale come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.. La mancata emanazione del decreto integra un inadempimento di natura esecutiva, non un mero silenzio, e il giudizio volto a garantire l’effettività della sentenza segue il rito camerale, comune a entrambe le azioni.

Il TAR verifica altresì la sussistenza dei presupposti: la sentenza da ottemperare era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione nel gennaio 2013 e, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147 legge n. 388/2000 e dall’art. 44 d.l. n. 269/2003.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina al Comune di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica, nominando in caso di ulteriore inadempienza il Segretario Generale quale commissario ad acta, senza oneri economici, con ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in misura contenuta per la semplicità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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