Accesso domiciliare e gravi indizi: il giudice tributario deve verificarne la sussistenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 9241 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso domiciliare per verifiche fiscali, ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, il giudice tributario ha il potere-dovere di verificare la presenza nel decreto autorizzativo del Procuratore della Repubblica di una motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie e di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento. Nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio sia motivato per relationem, l’Amministrazione finanziaria deve produrre in giudizio anche la richiesta dell’organo richiedente ivi richiamata, a pena di nullità dell’autorizzazione. L’illegittimità del provvedimento autorizzatorio determina l’inutilizzabilità della documentazione acquisita e, conseguentemente, la illegittimità dell’avviso di accertamento fondato su tali risultanze, in applicazione del principio desumibile dagli artt. 14 Cost. ed 8 CEDU. L’eventuale deduzione di una diversa ricostruzione della fattispecie concreta non integra il vizio di violazione o falsa applicazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente per Irpef, Iva e Irap relativi agli anni d’imposta dal 2008 al 2010. Il giudice d’appello aveva ritenuto non adeguatamente motivata l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, poiché gli indizi di evasione, consistiti in due bonifici ricevuti nel 2008 per un importo complessivo non dichiarato, non consideravano la circostanza che l’omessa dichiarazione era coerente con il regime fiscale dei contribuenti minimi.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 52 d.P.R. n. 633/1972; l’Ufficio sosteneva che l’autorizzazione non necessitasse dell’indicazione dei gravi indizi, trattandosi di locali ad uso promiscuo, coincidendo la residenza dell’imprenditore con la sede amministrativa dell’impresa. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha inquadrato la fattispecie richiamando la distinzione tra l’accesso ai locali adibiti anche ad abitazione, disciplinato dalla seconda parte del primo comma dell’art. 52 d.P.R. n. 633/1972, che richiede l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, e l’accesso a locali diversi da quelli dell’impresa, disciplinato dal secondo comma, per il quale l’autorizzazione può essere legittimamente concessa soltanto in presenza di gravi indizi di violazioni. Ha inoltre richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite e ribadito dalla giurisprudenza successiva, secondo cui il giudice tributario deve verificare la presenza nel decreto autorizzativo di una motivazione circa i gravi indizi e la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, privilegiando l’interpretazione conforme agli artt. 14 e 113 Cost.
La decisione ha recepito le indicazioni della sentenza CEDU del 6 febbraio 2025, in causa Italgomme Pneumatici s.r.l. ed altri, evidenziando che il quadro normativo nazionale in materia di accesso domiciliare soddisfa i requisiti di qualità imposti dalla Convenzione europea, in quanto prevede un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità della misura. La Corte ha quindi affermato che, in caso di contestazione, il giudice tributario è tenuto a verificare l’idoneità degli elementi offerti dall’Amministrazione ad integrare i gravi indizi e, qualora il provvedimento sia motivato per relationem, deve essere prodotta in giudizio anche la richiesta dell’organo richiedente, a pena di nullità del provvedimento autorizzatorio e conseguente illegittimità dell’atto impositivo.
Quanto al motivo di ricorso, la Corte ne ha rilevato la natura di inammissibile e comunque infondato. La deduzione dell’Agenzia circa la natura promiscua dei locali mirava ad una diversa ricognizione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato di legittimità. Inoltre, dagli atti emergeva che la questione della necessità o meno dell’autorizzazione non era stata sollevata nei gradi di merito, essendo l’Ufficio ben consapevole che l’accesso era avvenuto in locali adibiti anche ad abitazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.