Termine semestrale non prorogato per opposizione a precetto (Cass. civ. Sez. 3 n. 9242 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine cd. lungo di sei mesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza pubblicata e non notificata decorre dalla pubblicazione e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, giacché l’art. 3 della legge n. 742/1969, richiamando l’art. 92 del r.d. n. 12/1941, esclude dalla sospensione le cause di opposizione all’esecuzione, ivi comprese quelle di opposizione a precetto. Il ricorso notificato dopo la scadenza del termine semestrale è inammissibile, restando assorbita ogni questione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva opposizione a precetto avverso l’atto notificato dal Comune per l’importo di euro 254.639,56, assumendo che il credito portato dal decreto ingiuntivo — la cui opposizione era stata dichiarata improcedibile — fosse divenuto inesigibile in forza di sentenze del giudice amministrativo successive all’emanazione del monitorio. Il Tribunale rigettava l’opposizione, applicando il principio per cui in sede di opposizione all’esecuzione non è contestabile la validità del titolo esecutivo. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3109/2023, rigettava l’appello, affermando che il giudicato successivo invocato non poteva costituire fatto estintivo sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che la sentenza della Corte territoriale è stata pubblicata il 29/06/2023 e non risulta notificata. Ne consegue che il termine per proporre ricorso per cassazione è quello cd. lungo di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., con l’eventuale aumento per la sospensione nel periodo feriale.
La Corte esclude, tuttavia, l’applicabilità della sospensione feriale nel caso di specie, trattandosi di opposizione all’esecuzione. Richiama, sul punto, il disposto dell’art. 3 della legge n. 742/1969, che richiama l’art. 92 del r.d. n. 12/1941, il quale esclude dalla sospensione dei termini, tra le altre, le cause di opposizione all’esecuzione, in esse comprese quelle di opposizione a precetto, come già chiarito da Cass. 22/10/2014 n. 22484.
Pertanto, a fronte della pubblicazione della sentenza il 29/06/2023, il termine lungo di impugnazione, non prorogabile, scadeva il 29/12/2023. Il ricorso per cassazione, notificato il 24/01/2024, risulta proposto quando il termine per impugnare era ormai decorso, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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