Correzione dell’errore materiale travolta dalla cassazione con rinvio della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 27842 del 19.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cassazione con rinvio della sentenza incisa da un’ordinanza di correzione dell’errore materiale determina il venir meno dell’oggetto del giudizio e la conseguente carenza di interesse al ricorso per cassazione proposto avverso la stessa ordinanza di correzione. La pronuncia di inammissibilità sopravvenuta non integra i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La correzione dell’errore materiale opera sul piano della mera percezione del contenuto della decisione e non può interferire con la sostanza del giudicato, sicché la denuncia di una sua surrettizia violazione resta assorbita quando il provvedimento corretto sia già stato travolto in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda riguarda una cartella esattoriale per Irpef e Iva relativa all’anno di imposta 2004. Il contribuente aveva impugnato la cartella eccependo l’invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. per temporanea assenza del destinatario. La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa e non necessaria quella della ricezione.

La Cassazione, con la sentenza n. 38054 del 2021, aveva accolto il ricorso del contribuente e disposto il rinvio, richiamando il principio per cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio si dà esclusivamente con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Amministrazione. L’Agenzia proponeva ricorso per revocazione, deducendo una inversione delle posizioni processuali tra motivazione e dispositivo, e otteneva la correzione dell’errore materiale con l’ordinanza n. 581/1/24 del 16/10/2024, impugnata in questa sede dal contribuente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articolava in due motivi. Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 288 cod. proc. civ., si deduceva la nullità della sentenza e del procedimento di correzione per omessa notificazione del ricorso con il decreto di fissazione dell’udienza e per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione in pubblica udienza. Con il secondo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 323 e 324 cod. proc. civ. e all’art. 2909 cod. civ., si denunciava la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per surrettizia violazione del giudicato, avendo la correzione mutato il vincitore in soccombente.

La Corte ha ritenuto preliminare all’esame del merito la circostanza che la sentenza n. 865/2022, incisa dall’ordinanza di correzione, era stata oggetto di cassazione con rinvio da parte della stessa Corte con l’ordinanza n. 33234/2024, depositata il 18/12/2024. In quella sede era stato accolto il motivo con cui si denunciava la nullità della sentenza impugnata per radicale contrasto tra motivazione e dispositivo e comunque per contraddittorietà della motivazione, tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi. Era stato evidenziato che la motivazione, pur graficamente presente, risultava affetta da palese contraddizione, non essendo comprensibile la ratio della statuizione di rigetto dell’appello contenuta nel dispositivo.

Su questa base la Corte ha affermato che l’avvenuta cassazione della sentenza oggetto di correzione determina il venir meno dello stesso oggetto di lite, con conseguente carenza di interesse alla pronuncia invocata. Il giudizio di legittimità sulla correzione dell’errore materiale presuppone, infatti, l’esistenza di un provvedimento ancora produttivo di effetti sul piano del giudicato; quando quel provvedimento sia già stato travolto, l’interesse all’impugnazione viene meno per ragioni oggettive e sopravvenute.

La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse e, in ragione della peculiarità dell’intera vicenda processuale, ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha infine precisato che la pronuncia di inammissibilità sopravvenuta esclude la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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