Lavoratore e preposto del Comune hanno titolo all’accesso al DVR (TAR Sicilia n. 2694 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che presta servizio in un edificio nel quale sono stati riscontrati fattori di rischio per la salute è titolare di un interesse personale, differenziato e qualificato all’accesso al documento di valutazione dei rischi e alla documentazione tecnica sulle misure di contenimento. La competenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a ricevere copia del DVR, prevista dagli artt. 18 e 50 del d.lgs. n. 81/2008, non configura un regime speciale di accesso e non esclude l’applicazione degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990. L’amministrazione e il giudice amministrativo non compiono alcuna valutazione anticipata sull’utilità del documento per un eventuale giudizio, salvo l’ipotesi di accesso pretestuoso. Il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza è pertanto illegittimo e va annullato, con condanna dell’ente alla consegna.

Il Fatto

Il ricorrente, funzionario di Polizia Municipale in servizio presso il Comando cittadino e titolare della qualifica di preposto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 81/2008, ha chiesto al Comune di prendere visione ed estrarre copia del DVR con gli allegati e le relazioni tecniche, nonché della documentazione sulle analisi e sul monitoraggio del batterio legionella nelle reti idriche dell’edificio, con riferimento agli ultimi ventiquattro mesi.

La richiesta muoveva dall’uso prolungato dei videoterminali e dalla contaminazione emersa nell’ottobre 2024, potenzialmente ancora in atto. L’amministrazione è rimasta inerte oltre i termini di legge. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto, deducendo la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008, oltre all’eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività della memoria conclusionale del ricorrente. Nei procedimenti in camera di consiglio opera il dimezzamento dei termini processuali ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., con la sola eccezione, nel primo grado, dei termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

Nel merito, il Tribunale ricorda che l’accesso documentale presuppone una connessione con un interesse giuridicamente rilevante, che assume rilievo autonomo. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021, esclude che l’amministrazione detentrice o il giudice possano svolgere valutazioni anticipate sull’influenza del documento, fuori dall’ipotesi di esercizio pretestuoso del diritto.

Anche prescindendo dalla qualifica di preposto, la documentazione richiesta presenta una connessione evidente con l’attività lavorativa svolta nell’edificio interessato. Il ricorrente è quindi titolare di un interesse differenziato e qualificato, in coerenza con l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

Il Collegio affronta poi la tesi comunale secondo cui il d.lgs. n. 81/2008 introdurrebbe una disciplina speciale che riserverebbe al RLS l’acquisizione del DVR. Richiamata Cons. Stato, sez. V, n. 1336 del 2021, rileva che quella previsione vale per datori pubblici e privati e serve a garantire l’espletamento della funzione del rappresentante, non a esercitare una delega conoscitiva in vece dei lavoratori. Non si tratta dunque di un regime speciale di accesso e le norme del d.lgs. n. 81/2008 non escludono l’applicazione degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990.

Il Tribunale prende atto dell’orientamento opposto, che valorizza la componente privatistica del rapporto di lavoro e l’inconfigurabilità dell’obbligo di ostensione. Ritiene tuttavia più persuasivo l’indirizzo che valorizza le funzioni pubblicistiche di tutela della salute e sicurezza del DVR, richiamando TAR Lazio, sez. III quater, n. 508 del 2022, secondo cui il lavoratore ha interesse a verificare che tutti i rischi siano stati considerati e che siano state adottate idonee misure. Poiché l’istanza mira a controllare se il rischio da legionella sia stato contemplato nel DVR e fronteggiato, il silenzio-rifiuto è illegittimo. Il ricorso è accolto, con condanna dell’ente alla consegna nel termine di trenta giorni e al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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