Accesso endoprocedimentale e silenzio diniego della concessionaria per le entrate (TAR Lazio n. 245 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che sia parte sostanziale di un procedimento amministrativo è titolare di una posizione di accesso endoprocedimentale che si fonda sulla sola qualifica rivestita, a prescindere dalla dimostrazione di una lesione della propria sfera giuridica. Il diritto di accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ivi compresa la società concessionaria per le entrate degli enti locali, spetta a chi sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Ai fini della legittimazione rileva la strumentalità dell’azione ostensiva rispetto alla tutela della situazione giuridica del richiedente, dovendosi verificare che gli atti possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. Il silenzio diniego formatosi ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 è illegittimo quando l’amministrazione resistente non abbia previamente comunicato ai controinteressati la richiesta, secondo il meccanismo dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006, che riserva a costoro la motivata opposizione all’accesso.
Il Fatto
Il ricorrente inviava alla società concessionaria per le entrate degli enti locali un’istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e seguenti legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, per prendere visione ed estrarre copia dell’avviso di intimazione assunto come notificato e delle relative relate, nonché delle comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito. L’interesse dichiarato era quello di far accertare e dichiarare la nullità e inefficacia delle pretese creditorie della società.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, il ricorrente impugnava il silenzio diniego chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a.. La società intimata non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, che qualifica come respinta la richiesta di accesso documentale decorsi inutilmente trenta giorni. Il ricorso viene dichiarato ammissibile e fondato.
Il Tribunale riconosce la legittimazione ostensiva in capo a chi sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Ciò che rileva è la strumentalità dell’azione ostensiva rispetto alla tutela della situazione giuridica del richiedente. Richiamando l’orientamento pretorio, il TAR ribadisce che il diritto di accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica — Cons. Stato, Sez. V, n. 4321/2013 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 4209/2014.
L’istanza viene qualificata come accesso endoprocedimentale, poiché afferisce a un iter in cui il ricorrente è parte sostanziale. La facoltà trova fondamento nell’art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 241/1990, che riconosce l’accesso in presenza di un procedimento che si intersechi con la sfera d’interesse del privato. La qualifica di parte del procedimento assurge ex se a condizione sufficiente a legittimare la domanda ostensiva — TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, n. 941/2015; TAR Lazio, Sez. II, n. 7595/2014; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2068/2006.
Il tacito diniego è inoltre illegittimo sotto altro profilo: ove la società avesse ritenuto sussistente un pregiudizio per eventuali controinteressati, avrebbe dovuto darne loro comunicazione, spettando ai medesimi la motivata opposizione ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR assegna trenta giorni alla società resistente per consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione di copie, decorsi inutilmente i quali il ricorrente potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta. Le spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, seguono la soccombenza in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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