Istanza di sanatoria pendente e illegittimità dell’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 244 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza del procedimento di sanatoria edilizia, avviato su istanza del privato anteriormente all’adozione del provvedimento repressivo, l’amministrazione non può emanare l’ordine di demolizione senza aver prima definito la domanda. Il provvedimento sanzionatorio adottato su presupposti non ancora accertati — la sanabilità o meno delle opere — è viziato per eccesso di potere per manifesta illogicità e ingiustizia, perché l’esecuzione della demolizione vanificherebbe gli effetti dell’eventuale accoglimento dell’istanza. Parimenti illegittimo è l’ordine che includa un’opera già rimossa e della cui rimozione il provvedimento stesso dia atto. La verifica dell’esistenza di un vincolo paesistico-ambientale e della riconducibilità dei lavori a fattispecie semplificate spetta al Comune in sede di esame della sanatoria, non in sede di ingiunzione demolitoria.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare a uso commerciale, eseguiva la pavimentazione del piazzale antistante l’esercizio, realizzava una recinzione e un locale tecnico di copertura degli impianti. All’esito di un sopralluogo il Comune contestava la mancanza di titolo edilizio per modifiche ai prospetti, pensilina, piazzale pavimentato e manufatto per impianti.

La società presentava due domande di sanatoria, per le opere interne e i prospetti e per il piazzale, e comunicava la demolizione del locale impianti. Il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria per le prime opere, mentre per il solo piazzale emanava l’ordinanza di demolizione. In sede di esame della sanatoria del piazzale il Comune non si pronunciava, motivando l’ordine repressivo con la pendenza del procedimento. La ricorrente impugnava il provvedimento, resistito dal Comune che ne eccepiva l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. L’amministrazione l’aveva fondata sul presupposto che la domanda di sanatoria fosse successiva all’ordinanza, ma la stessa ingiunzione dà atto che l’istanza era stata presentata in data anteriore. Il potere repressivo è quindi esercitato su presupposti malfermi, e ciò imponeva la preventiva definizione della domanda, secondo il principio richiamato da TAR Campania Salerno, Sez. III, 13.09.2024, n. 1652.

Quanto al locale tecnico, il provvedimento ne dà atto della rimozione e tuttavia lo include tra le opere da demolire: l’errore inficia in parte qua la legittimità dell’atto. Sul piazzale, la certificazione della Soprintendenza del 19.02.2019 confermerebbe l’assenza di un vincolo paesistico-ambientale e dunque l’insussistenza della fattispecie soggetta ad autorizzazione ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004.

Il vizio decisivo resta procedurale. A fronte della domanda di sanatoria, il Comune avrebbe dovuto definire il relativo procedimento e solo all’esito di una valutazione negativa procedere all’emanazione del provvedimento sanzionatorio, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, 22.11.2023, n. 10035. La valutazione del vincolo e della disciplina applicabile spettava alla sede di esame della sanatoria, non a quella dell’ingiunzione demolitoria.

Il Collegio rileva inoltre l’incongruenza dell’operato comunale: la domanda parallela relativa agli altri lavori è stata accolta con permesso in sanatoria, mentre, a parità di condizioni, il Comune si è astenuto dal pronunciarsi sulla domanda relativa al piazzale, verosimilmente riconducibile alla fattispecie semplificata dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Comune alle spese liquidate in euro 3.000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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