Contributi consortili e riparto spese davanti al giudice ordinario (TAR Puglia n. 1528 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto le delibere con cui il commissario liquidatore di un consorzio volontario tra enti locali approva la situazione finanziaria e ripartisce tra i Comuni consorziati le spese della gestione, anche successiva alla messa in liquidazione, attengono a posizioni di diritto soggettivo e non all’esercizio di un potere autoritativo. Esse non involgono la formazione, conclusione ed esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni e non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.. La domanda con cui il Comune contesti in radice la sussistenza del potere del consorzio di imporgli prestazioni patrimoniali è devoluta al giudice ordinario. Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio e comporta la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Il Fatto
Il Comune ricorrente, facente parte di un consorzio volontario interprovinciale costituito nel 1978 e posto in liquidazione con provvedimenti regionali del 1991, ha impugnato la deliberazione con cui il commissario liquidatore ha approvato la situazione finanziaria al 31.12.2018, unitamente ai successivi motivi aggiunti avverso la delibera di integrazione al rendiconto.
Il Comune ha contestato la legittimità del riparto e la stessa sussistenza del potere del consorzio di richiedere i contributi. Si sono costituiti il consorzio, il commissario liquidatore e altro Comune consorziato, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nelle more, è intervenuta una sentenza della Corte d’Appello divenuta definitiva, e altro Comune ha dichiarato di non avere più interesse a resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione di giurisdizione è già stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 4512 dell’11 febbraio 2022, resa su regolamento preventivo nel giudizio di appello avverso una precedente pronuncia del medesimo TAR relativa alla stessa delibera commissariale.
In quella sede le Sezioni Unite hanno qualificato la controversia come di natura privatistica: il Comune non ha dedotto un cattivo uso di un potere pubblicistico, ma ha contestato in radice l’esistenza del potere, per tutelare il proprio diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge. La domanda, al di là della letterale formulazione, attiene a una posizione di diritto soggettivo.
Il TAR richiama anche le Sezioni Unite n. 26972 del 22 dicembre 2009, che hanno ricondotto alla giurisdizione ordinaria la controversia sull’obbligo del Comune consorziato di contribuire alle spese e sulla determinazione del relativo ammontare, escludendo che simili vertenze integrino un accordo tra pubbliche amministrazioni.
Nel caso concreto, le delibere impugnate approvano la situazione finanziaria e integrano il rendiconto: esse riguardano il riparto delle spese e non la complessiva gestione del ciclo dei rifiuti. Ne deriva l’inconfigurabilità dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, tra cui Cons. Stato Sez. IV n. 5720 del 2 luglio 2025 e TAR Campania – Salerno n. 3745 del 2022.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione. Il Tribunale dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riassunto ex art. 11 cod. proc. amm., e compensa integralmente le spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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