Ottemperanza al giudicato sul bonus Carta Docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 246 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la condizione di procedibilità è integrata dal decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva all’Amministrazione presso la sede reale. Accertato il giudicato e l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del decisum entro un termine perentorio. Il commissario ad acta può essere nominato sin d’ora, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, con decorrenza del relativo termine dalla comunicazione, a cura di parte, dell’inutile decorso di quello assegnato all’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, con sentenza divenuta irrevocabile, aveva accertato il diritto della ricorrente all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023, con le medesime modalità previste dal d.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l’importo nominale di euro 500,00, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione ad attribuire il bonus Carta Docente.

La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Ministero a fini esecutivi e trasmessa all’indirizzo indicato nel sito dedicato alla Carta del Docente. Decorso il termine dilatorio senza adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il ricorso come ammissibile e fondato, verificando in via preliminare la sussistenza della condizione di procedibilità. La sentenza del giudice del lavoro risulta passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero resistente presso la sua sede reale, unitamente alla formula esecutiva.

Da tale notificazione è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Non è emerso alcun adempimento da parte dell’Amministrazione intimata, con la conseguenza che la condizione di procedibilità prevista ex lege deve ritenersi integrata.

Accertati i presupposti di rito e di merito, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. L’ordine recepisce integralmente il contenuto del giudicato, comprensivo dell’attribuzione del bonus per l’importo e con le modalità ivi stabilite.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Latina, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’integrale esecuzione della sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione, a cura di parte, dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.

Il ricorso è stato quindi accolto nei sensi della motivazione. Le spese di lite, liquidate in euro 800 oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La Segreteria è stata incaricata dell’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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