Silenzio-inadempimento sul titolo edilizio in variante: obbligo di provvedere (TAR Campania n. 1163 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro il termine di legge. L’eventuale incompletezza della documentazione prodotta dall’istante può incidere sul contenuto della determinazione finale, ma non esonera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere. La richiesta istruttoria intervenuta a notevole distanza dalla conclusione delle fasi procedimentali favorevoli non giustifica il protrarsi dell’inerzia, né elide il diritto dell’interessato a ottenere una determinazione conclusiva. Il giudizio sul silenzio non accerta la fondatezza della pretesa sostanziale, ma la sussistenza dell’obbligo di pronunciarsi. Sussistendone i presupposti, va dichiarata l’illegittimità del silenzio e nominato il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria e gestore di un complesso alberghiero adibito a casa albergo per anziani, autorizzato dagli organi competenti. Al fine di ammodernare la struttura e incrementarne la capacità, ha presentato un’istanza ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 per l’approvazione di un progetto di ampliamento in variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Dopo l’istanza, l’iter ha registrato una serie di determinazioni favorevoli: la deliberazione della Giunta con cui l’intervento è stato ritenuto compatibile con l’interesse pubblico, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi e l’approvazione definitiva della variante urbanistica. Nonostante ciò, il procedimento non è stato definito con il rilascio del titolo abilitativo. La società ha quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna del Comune a concludere il procedimento con atto espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di legge o di regolamento. L’inosservanza di tale obbligo legittima il rimedio degli artt. 31 e 117 c.p.a., volto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e alla condanna alla conclusione del procedimento.
Il Tribunale rileva che è incontestato che l’istanza sia stata presentata e che l’iter abbia registrato determinazioni favorevoli in tutte le sue fasi: il riconoscimento della compatibilità dell’intervento con l’interesse pubblico, l’esito positivo della Conferenza di Servizi e l’approvazione definitiva della variante urbanistica. Da tali atti non è però seguito alcun provvedimento conclusivo, essendo l’amministrazione rimasta inerte per un arco temporale ampiamente eccedente ogni ragionevole termine di definizione.
Il Comune ha tentato di escludere l’obbligo di provvedere deducendo di aver richiesto alla società il titolo di proprietà dell’area e il computo metrico delle opere di urbanizzazione, documentazione ritenuta necessaria per la stipula della convenzione urbanistica e per il successivo rilascio del titolo edilizio. Il Collegio respinge questa prospettazione.
Anche a voler ritenere necessaria tale documentazione, osserva il Tribunale, l’amministrazione era comunque tenuta ad adottare un provvedimento espresso sull’istanza, non essendo consentito mantenere sine die una situazione di sostanziale stasi procedimentale. La richiesta istruttoria, intervenuta a notevole distanza dall’approvazione definitiva della variante e dalla conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, non può giustificare il protrarsi dell’inerzia, né elidere il diritto dell’interessata a una determinazione conclusiva.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui il giudizio sul silenzio non è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa sostanziale del privato, ma la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso. Le esigenze istruttorie o l’incompletezza della documentazione possono incidere sul contenuto della determinazione finale, ma non esonerano dall’obbligo di concludere il procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2748 del 2025).
Il ricorso è pertanto accolto: dichiarata l’illegittimità del silenzio, il Comune è condannato a concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In ragione della protratta inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni. Le spese di lite sono integralmente compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità procedimentale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.