Decadenza dagli incentivi fotovoltaici e potere vincolato del GSE (Cons. Stato n. 2667 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere esercitato dal GSE di dichiarare la decadenza dagli incentivi, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, è un potere vincolato di decadenza e non un atto di autotutela: esso presuppone il difetto originario dei requisiti di ammissione, accertato nell’ambito dell’attività di verifica e controllo, e impone il recupero delle somme erogate secondo le regole della ripetizione dell’indebito. Il termine di diciotto mesi introdotto nell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 decorre, per le fattispecie anteriori, dall’entrata in vigore della novella del 2020, sicché il provvedimento adottato entro tale arco temporale è tempestivo anche ove si qualifichi l’atto come di autotutela. La decurtazione dell’incentivo tra il 10 e il 50 per cento non costituisce un diritto del beneficiario, ma un’esito subordinato alla valutazione tecnica del Gestore sull’entità della violazione; essa è esclusa quando le violazioni sono correlate all’ottenimento dell’incentivo.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto fotovoltaico installato su edificio aveva ottenuto dal GSE il riconoscimento della tariffa incentivante, con la relativa convenzione. A seguito di un procedimento di verifica, il Gestore accertava che la documentazione allegata alla domanda — in particolare una d.i.a. comunale — non era idonea ad assentire la realizzazione degli impianti nella potenza complessiva dichiarata, e che una copia degli allegati presentata in sede di sopralluogo era difforme dagli originali depositati presso il Comune.
Il GSE disponeva quindi la decadenza dal diritto alle tariffe e annunciava il recupero degli incentivi percepiti. La società impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso compensando le spese. Proponeva allora appello, dolendosi del difetto di motivazione della sentenza, del superamento dei termini del procedimento, della non rilevanza delle violazioni e del travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum: la clausola di stile che estende l’impugnazione agli atti presupposti, connessi e conseguenti non basta a ricomprendere atti non nominati, sicché il provvedimento di restituzione degli incentivi, non impugnato in primo grado, resta estraneo al giudizio. Sul primo motivo, il difetto di motivazione è escluso: la sentenza ha argomentato, sia pure sinteticamente, su tutte le doglianze, e la motivazione per relationem è ammissibile quando l’appellante non contesti specificamente tutti gli argomenti richiamati.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la natura del potere del GSE. I poteri del Gestore rientrano nel potere vincolato di decadenza per la mancanza dei requisiti oggettivi che condizionavano ab origine l’ammissione al beneficio, come affermato dalla giurisprudenza della Sezione richiamata nel testo. L’autotutela si configura solo quando il GSE abbia compiuto uno specifico esame dei presupposti all’atto dell’ammissione e li abbia poi rivalutati: evenienza che nel caso concreto non ricorre, perché la decadenza discende dalle risultanze del procedimento di verifica e non da un ripensamento postumo.
Quanto al termine, anche a voler qualificare l’atto come di autotutela, il limite di diciotto mesi ex art. 21-nonies decorre, per le fattispecie anteriori, dall’entrata in vigore del nuovo regime dell’art. 42 introdotto nel 2020, e dunque il provvedimento del 2021 è tempestivo. Il Collegio esclude poi che le violazioni riscontrate abbiano valenza meramente formale: la loro rilevanza è sostanziale e correlata all’ottenimento del beneficio, sì che il provvedimento costituisce atto dovuto, con interesse pubblico in re ipsa e insussistenza di un affidamento tutelabile.
La decurtazione non è un diritto del responsabile: il GSE ha l’onere di valutarne l’applicabilità, ma l’esito è rimesso alla sua discrezionalità tecnica, e nella specie la deroga è stata esclusa proprio perché le violazioni erano correlate all’incentivo. Il richiamo alla diversa determinazione assunta per altro impianto non giova, non potendosi invocare l’eventuale errore commesso in favore di terzi. Infine, il travisamento dei fatti e l’eccesso di potere non sono dedotti con specifiche allegazioni fattuali, e il provvedimento trova autonoma motivazione nell’istruttoria del Gestore, antecedente alla notizia del sequestro penale. L’appello è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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