Emersione lavoro domestico, preavviso di rigetto va notificato anche al lavoratore straniero (TAR Campania n. 3716 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare degli stranieri, il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve essere notificato anche al lavoratore straniero, e non soltanto al datore di lavoro, quale che sia la posizione su cui si fondano le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza: il lavoratore è titolare di un interesse partecipativo autonomo in quanto potenziale beneficiario del provvedimento di emersione. La fattispecie, plurilaterale e plurisoggettiva negli effetti, impone la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Non è sufficiente, a tal fine, un unico tentativo di notifica con esito negativo da parte del messo comunale: l’Amministrazione deve procedere con ulteriori tentativi o applicare la procedura codicistica per l’irreperibilità del destinatario. La violazione di tale garanzia determina l’illegittimità del provvedimento di rigetto.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura ha respinto l’istanza di emersione del rapporto di lavoro domestico e di assistenza alla persona, presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

Il ricorso si fondava su due ordini di censure: la violazione delle garanzie procedimentali, per non avere mai ricevuto la comunicazione di integrazione documentale, il preavviso di rigetto e il provvedimento finale, conosciuti solo a seguito di accesso agli atti; e i profili sostanziali di difetto di istruttoria e travisamento, essendo deceduta la promittente datrice di lavoro nel corso del procedimento, con conseguente impossibilità di formalizzare il contratto di soggiorno. Nel costituirsi, l’Amministrazione ha sostenuto di avere rinnovato l’istruttoria in autotutela e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, senza però dare conto dell’esito del rinnovato procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso per il motivo assorbente della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto, in questa materia, non è atto che interessi la sola posizione del datore di lavoro: come affermato dalla giurisprudenza richiamata, Cons. Stato, sez. III, n. 1933 del 2025, esso deve essere sempre notificato anche al lavoratore straniero. Questi è titolare di un interesse partecipativo perché potenziale beneficiario del provvedimento, e la fattispecie presenta una connotazione plurilaterale e plurisoggettiva sul piano degli effetti giuridici.

Il Collegio ha poi richiamato Cons. Stato, sez. III, n. 6575 del 2024, secondo cui il lavoratore deve essere considerato soggetto istante al pari del datore di lavoro, e dunque va notiziato delle richieste di integrazione istruttoria e, in caso di orientamento verso la reiezione, del preavviso di rigetto. Ha inoltre ripreso Cons. Stato, sez. III, n. 6902 del 2024 e n. 6576 del 2024, per i quali, in ragione del principio di trasparenza e leale collaborazione e della condizione di particolare disagio in cui versano spesso gli stranieri coinvolti, non può ritenersi sufficiente un unico tentativo di notifica con esito negativo esperito dal messo comunale, dovendo l’Amministrazione procedere con ulteriori tentativi o applicare la procedura codicistica per l’irreperibilità.

Su queste premesse, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, pur costituitasi, non ha provato il perfezionamento della notifica della comunicazione che sarebbe stata inviata il 17 febbraio 2022 alla ricorrente e alla datrice di lavoro. È invece emerso che il plico raccomandato è stato inviato a un indirizzo diverso da quello risultante dalla dichiarazione di ospitalità, resa in data antecedente.

Il difetto di contraddittorio procedimentale, attivato correttamente, avrebbe potuto indurre un approfondimento istruttorio, anche in considerazione delle sopravvenienze verificatesi nel corso del procedimento. Il ricorso è dunque fondato e il provvedimento impugnato è annullato. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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