Procura speciale generica su foglio separato e ricorso nativo digitale: inammissibilità (TAR Lombardia n. 4127 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso al giudice amministrativo proposto con procura alle liti rilasciata su documento analogico separato che non rechi gli estremi identificativi della controversia, quando il ricorso sia nativo digitale e la copia informatica della procura sia stata depositata telematicamente unitamente all’atto. La procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e deve attribuire al difensore la rappresentanza in una specifica e individuata controversia: il requisito non è soddisfatto dalla mera allegazione telematica di una procura generica, né la sua carenza è sanabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025. In tal caso non è configurabile il beneficio dell’errore scusabile.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza che riconosceva il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero a provvedere. Rimasta ineseguita la pronuncia, le interessate proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, notificandolo all’Amministrazione resistente in data 20 gennaio 2026. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che la mancata presenza del difensore in camera di consiglio imponesse l’obbligo di disporre l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando l’orientamento secondo cui la questione rilevata d’ufficio può essere posta a fondamento della decisione quando le parti, pur intimate, non compaiono, rinunciando tacitamente a controdedurre. L’assenza del procuratore comporta, infatti, una rinuncia implicita al contraddittorio che elide l’obbligo di sollecitarlo.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la procura alle liti era stata rilasciata su supporto analogico separato, senza indicare né il giudice adito né gli estremi della sentenza da ottemperare. Tale procura è stata ritenuta assolutamente generica e inidonea, in quanto non consentiva di risalire alla volontà della parte di investire il difensore della specifica controversia. Il requisito di specialità della procura, imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., non può ritenersi assorbito dalla mera allegazione telematica al ricorso nativo digitale di una copia informatica di un atto separato: la congiunzione fisica dei documenti in formato cartaceo, che fonda l’eccezione della procura “in calce”, non è replicabile nel contesto del processo telematico, difettando la necessaria contestualità tra rilascio della delega e redazione dell’atto.
La Corte ha quindi preso posizione sull’orientamento giurisprudenziale che riteneva valida la procura allegata alla PEC di notifica, affermando che tale modus procedendi non garantisce che il soggetto rilasciante avesse contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità della procura rispetto alla redazione del ricorso, in contrasto con quanto stabilito dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura deve preesistere o comunque essere coeva all’elaborazione del ricorso. Richiamando il quadro giurisprudenziale successivo, il Collegio ha escluso la sanabilità del vizio, ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della sua proposizione.
Esclusa altresì la concessione dell’errore scusabile, perché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, la scelta dell’opzione meno prudente non può beneficiare della rimessione in termini. In conclusione, il ricorso, notificato dopo il 2 ottobre 2025, è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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