Accesso all’offerta oscurata e dies a quo dal deposito in atti (Cons. Stato n. 508 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale di dieci giorni per l’impugnazione delle decisioni di oscuramento dell’offerta aggiudicataria non decorre dalla comunicazione di aggiudicazione quando in essa la stazione appaltante si limiti a dare atto delle determinazioni assunte sulle istanze di riservatezza, senza rendere contestualmente disponibili le offerte oscurate. Il dies a quo va individuato nel momento in cui le offerte oscurate sono pubblicate e accessibili, poiché solo allora il concorrente può percepire la concreta incidenza lesiva degli oscuramenti e calibrare il ricorso, evitando un inammissibile ricorso al buio. La comunicazione delle sole decisioni, priva del contenuto delle porzioni oscurate, è insufficiente a fondare l’onere di impugnazione. Nel merito, l’oscuramento pressoché totalitario dell’offerta, fondato su motivazione stereotipata e in presenza di un interesse difensivo del secondo graduato, è illegittimo: la riservatezza va limitata alle sole informazioni specificatamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico e oggettivamente segrete.

Il Fatto

La ricorrente partecipava con l’aggiudicataria e un terzo operatore a una gara indetta dalla centrale regionale di committenza per il servizio di lavanolo delle dotazioni del personale di vigilanza e ispezione. All’esito delle operazioni, dopo la verifica di anomalia, si classificava seconda, con un distacco minimo dall’aggiudicataria.

Con la comunicazione di aggiudicazione, la stazione appaltante dava atto dell’accoglimento delle istanze di oscuramento formulate dai concorrenti e preavvertiva che i documenti sarebbero stati ostensibili decorsi dieci giorni. La seconda graduata presentava autonoma istanza di accesso e, solo alla pubblicazione a portale delle offerte parzialmente oscurate, constatava l’entità degli oscuramenti. Proponeva quindi ricorso, che il TAR Lombardia dichiarava irricevibile per tardività, facendo decorrere il termine dalla comunicazione di aggiudicazione. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato fattuale incontestato: le determinazioni sull’oscuramento erano state comunicate insieme all’aggiudicazione, ma le relative offerte non erano state contestualmente rese disponibili, essendo state pubblicate in un momento successivo, anche in riscontro dell’istanza di accesso.

La questione si distingue dalle precedenti decisioni rese sul rito super-accelerato ex art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, che avevano riguardato fattispecie omissive. Qui ricorre invece un’ipotesi di comunicazione tardiva, che impone di verificare il presupposto di effettività del diritto di difesa. Richiamando la propria precedente pronuncia, il Consiglio ribadisce che i tre presupposti del rito speciale — ostensione automatica delle offerte ai primi cinque classificati, comunicazione contestuale delle decisioni di oscuramento e conseguente possibilità di calibrare il ricorso — devono inverarsi in modo sinergico e coevo.

Nel caso concreto, il quadro informativo sui provvedimenti di oscuramento risultava anodino e laconico: il verbale richiamava solo numeri di allegati e capitoli, senza consentire di desumere i contenuti delle porzioni oscurate. Da ciò la Corte trae la conseguenza che il dies a quo non può collocarsi prima della pubblicazione delle offerte oscurate. Poiché il ricorso era stato proposto pochi giorni dopo tale pubblicazione, esso è tempestivo sia applicando la disciplina speciale sia quella generale sull’accesso documentale: la questione sul rito applicabile perde quindi rilievo e cade anche l’istanza di deferimento all’Adunanza plenaria, mancando un contrasto rilevante ex art. 99 cod. proc. amm.

Nel merito, l’oscuramento è ritenuto illegittimo in parte qua. Pesano il distacco minimo in graduatoria, l’estensione pressoché totalitaria delle omissature e la motivazione stereotipata e di stile. Il punto di equilibrio tra know how e trasparenza impone di restringere l’accesso alle sole informazioni specificatamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico e oggettivamente segrete. Restano meritevoli di tutela solo le esigenze di riservatezza relative a brevetti e privative industriali; per il resto l’offerta tecnica va ostesa, anche per consentire il controllo incrociato dei punteggi e della sostenibilità dell’offerta. Spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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