Revoca dell’aggiudicazione e obbligo di motivazione rinforzata sull’interesse pubblico (TAR Sicilia n. 3131 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva deve recare una motivazione specifica e adeguata sui presupposti dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, dando conto della consistenza e dell’intensità dell’interesse pubblico perseguito e delle ragioni della sua prevalenza sull’interesse del privato già destinatario di vantaggi. È insufficiente il mero e generico richiamo alla riconducibilità delle condotte del titolare alle fattispecie del codice degli appalti. Le condanne per reati non compresi tra quelli dell’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 non impongono automatismi espulsivi: ove astrattamente rilevanti ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, esigono una valutazione discrezionale di incidenza in concreto sull’integrità e sull’affidabilità dell’impresa.

Il Fatto

Una ditta operante nella commercializzazione di prodotti zootecnici partecipava al bando indetto dal Comune per l’assegnazione in locazione di un opificio comunale. Seguiva l’aggiudicazione definitiva; la ditta eseguiva lavori di recupero e messa in sicurezza del capannone, effettuava i versamenti richiesti, produceva la polizza assicurativa e acquistava i macchinari per il nuovo progetto produttivo, trasmettendo la documentazione per la stipula del contratto.

Il Comune comunicava poi un preavviso di diniego alla stipula, ritenendo carenti i requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 (vigente ratione temporis). La ditta presentava osservazioni e chiedeva la conclusione del procedimento, rappresentando di avere nel frattempo ottenuto il provvedimento di estinzione dei reati. L’amministrazione adottava quindi la revoca dell’aggiudicazione, impugnata davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato, con valenza assorbente, il dedotto difetto di motivazione e non esamina le ulteriori censure. Il parametro è quello della giurisprudenza costante: la revoca dell’aggiudicazione deve fornire motivazione specifica e adeguata sui presupposti dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, in ordine alla consistenza e all’intensità dell’interesse pubblico e alla prevalenza di questo sull’interesse del privato (tra le altre, Cons. Stato sez. V n. 5991/2022, Cons. Stato sez. III n. 4461/2019, TAR Valle d’Aosta n. 36/2018).

Applicando tali principi, l’atto di autotutela si è limitato a richiamare la riconducibilità delle condotte del titolare “alle fattispecie previste dal codice degli appalti” e a valorizzare la presentazione dell’istanza di riabilitazione. Il richiamo è generico e non indica quale requisito manchi né quali condotte risultino in contrasto con il codice, senza alcuna ponderazione dell’interesse pubblico prevalente.

Il deficit motivazionale emerge anche sotto il profilo dello stato di avanzamento della procedura: al ricorrente era stato anticipatamente consegnato il capannone, sul quale ha eseguito i lavori documentati in atti. Tale circostanza imponeva una considerazione rafforzata dell’affidamento maturato.

Nel merito delle condanne, il Collegio rileva che i reati contestati — concorso in falso ideologico ex art. 479 c.p. e concorso in tentata truffa aggravata ex art. 640 c.p. — non rientrano tra quelli tassativamente elencati dall’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, per i quali l’esclusione è obbligatoria. Essi avrebbero potuto assumere rilievo, al più, ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, quale grave illecito professionale atto a rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità. Per tale norma, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato A.P. n. 16/2020, Sez. V n. 10504/2022, n. 8336/2022, Sez. III n. 8159/2021), non sono ammessi automatismi espulsivi: occorreva una valutazione discrezionale sull’idoneità in concreto delle condotte a incidere negativamente sull’affidabilità dell’impresa nell’esecuzione del contratto, valutazione di cui non v’è traccia nell’atto impugnato.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della revoca e condanna dell’amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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