Il termine di 180 giorni non consuma il potere sul vincolo paesaggistico (Cons. Stato n. 507 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 167, co. 5, del d.lgs. n. 42/2004 per la conclusione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica non segna la consumazione del potere amministrativo e non è presidiato da silenzio assenso: la sua violazione integra regola di responsabilità e non di validità, con la conseguenza che il diniego tardivo resta legittimo. Il parere della Soprintendenza reso oltre il termine di novanta giorni è inefficace, anche quale apporto istruttorio, e l’amministrazione procedente è tenuta a valutare autonomamente l’incidenza paesaggistica. La norma che ammette l’autorizzazione postuma è eccezionale e di stretta interpretazione, con esclusione dei lavori che abbiano creato superfici utili o volumi nuovi. Il privato che avvia i lavori in area vincolata senza autorizzazione risponde delle conseguenze in forza del principio di autoresponsabilità.

Il Fatto

I proprietari di un fabbricato residenziale realizzato in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, nel territorio di un comune sardo, senza preventiva autorizzazione, chiedono alla Regione l’accertamento di compatibilità paesaggistica. La Regione nega il provvedimento richiesto, rilevando che l’intervento aveva determinato creazione di superfici utili e volumi, e precisa che il parere favorevole della Soprintendenza, peraltro tardivo, non poteva spiegare effetti vincolanti.

Il TAR Sardegna respinge il ricorso. I proprietari appellano, censurando la tardività del diniego, l’asserita formazione del silenzio tra amministrazioni, il rapporto con il parere soprintendentizio, la pretesa sproporzionalità del provvedimento e il ritardo del Comune nella trasmissione dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il profilo del termine procedimentale. L’inosservanza dei centottanta giorni non invalida il provvedimento tardivo, giacché quel termine non segna la consumazione del potere, ma legittima semmai il ricorso contro il silenzio inadempimento. La perentorietà investe l’obbligo di concludere la fase procedimentale, non la sussistenza del potere. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 4885 del 2022 e Cons. Stato, sez. VII, n. 8206 del 2025, per la quale si tratta di regole di responsabilità e non di validità, con la conseguenza che la violazione non può condurre all’annullamento del diniego tardivo di autorizzazione paesaggistica postuma.

Neppure si configura il silenzio assenso. Il termine afferisce al rapporto verticale tra amministrazione e privato, e la regola dell’art. 20 della l. n. 241/1990 incontra deroga espressa ogni volta che l’istanza coinvolga interessi sensibili, tra cui quello paesaggistico, come dispone l’art. 20, comma 4, della stessa legge.

Quanto al parere della Soprintendenza, la documentazione di causa dimostra che la richiesta fu acquisita il 14 giugno 2012, mentre il parere è del 19 settembre 2012: i novanta giorni erano decorsi. Dallo spirare del termine consegue che l’amministrazione, ordinariamente vincolata al parere tempestivo, deve ponderare e valutare autonomamente l’incidenza paesaggistica dell’intervento, non potendosi ricollegare alcun effetto, neppure istruttorio, al parere che l’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990 dichiara espressamente inefficace. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. IV, n. 9187 del 2025, sez. VII, n. 8532 del 2025 e sez. II, n. 8335 del 2024.

Nel merito, è pacifico che il manufatto abbia sviluppato superfici e volumi nuovi. Esso non è dunque suscettibile di accertamento ai sensi dell’art. 167, co. 4, del d.lgs. n. 42/2004. La norma è eccezionale e di stretta interpretazione: nei casi dubbi va privilegiata la lettura che ne restringa, e non ne ampli, il campo di applicazione. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. II, n. 4892 del 2025, C.G.A. n. 64 del 2025 e Cons. Stato, sez. VII, n. 11390 del 2023.

Infine, il ritardo del Comune non assume ruolo determinante. In area tutelata, l’art. 146, co. 2, d.lgs. n. 42/2004 imponeva agli appellanti di astenersi dall’avviare i lavori prima dell’autorizzazione; per un principio di autoresponsabilità essi devono imputare a sé stessi le conseguenze negative dell’inosservanza. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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