Accesso all’offerta tecnica del concorrente e genericità dell’interesse ostensivo (Cons. Stato n. 8488 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti della procedura di evidenza pubblica, l’ostensione dei documenti integrati da segreti tecnico-commerciali del concorrente presuppone che l’istante alleghi la stretta necessarietà della conoscenza alla cura di un interesse giuridico concreto. Il giudizio di bilanciamento tra riservatezza dell’impresa e diritto di accesso si risolve a favore della prima quando le istanze ostensive siano vaghe e generiche e non risulti incardinato alcun giudizio a tutela dell’interesse dedotto. L’assenza di un nesso di strumentalità verificabile rende evanescente la prova dell’interesse difensivo e legittima il diniego opposto dall’amministrazione.

Il Fatto

La società appellante partecipa alla procedura negoziata bandita dal Comune nel giugno 2023 per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara prende parte una sola altra concorrente, poi proposta per l’aggiudicazione.

Prima dell’aggiudicazione definitiva l’appellante chiede l’accesso alla documentazione di gara. L’amministrazione trasmette solo la nomina della Commissione e i verbali, negando l’ostensione dell’offerta tecnica sulla base dell’opposizione motivata della controinteressata. Seguono ulteriori istanze, reiterate dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, evase solo in parte. La società propone allora ricorso ex art. 116 c.p.a. davanti al TAR Brescia, che lo dichiara in parte inammissibile quanto all’offerta tecnica e in parte fondato quanto agli altri documenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara l’appello infondato nel merito, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità articolate dall’amministrazione e dalla controinteressata.

Il nucleo argomentativo risiede nella valutazione delle istanze ostensive. Il Consiglio di Stato rileva l’assoluta genericità delle richieste: non viene spiegato in alcun modo come l’ostensione degli atti integranti segreti tecnico-commerciali della controinteressata sarebbe strettamente necessaria alla cura di interessi giuridici.

Il Collegio sottolinea altresì che l’appellante non ha incardinato alcun giudizio, di alcuna natura, nei confronti delle parti in causa. Tale circostanza rende ancora più evanescente la prova del nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e tutela dell’interesse sostanziale.

Il ragionamento si completa sul piano del bilanciamento. Di fronte a istanze di contenuto vago e generico e a dati assolutamente sensibili riguardanti il know how della controinteressata, il Collegio afferma la prevalenza del principio della segretezza su quello della conoscenza di dati ultra-sensibili dell’impresa concorrente. Il diniego parziale opposto dall’amministrazione risulta pertanto corretto.

Il rigetto dell’appello consegue a tale ricostruzione. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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