Accesso all’offerta tecnica secretata e onere di indispensabilità (TAR Lazio n. 11974 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l’onere di allegare il nesso di indispensabilità tra la conoscenza della documentazione richiesta e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi grava sul richiedente. Nel caso in cui l’istanza riguardi parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario dichiarate, con motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali, la stazione appaltante può legittimamente escluderne l’ostensione ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023. La verifica del bilanciamento tra trasparenza e riservatezza è correttamente effettuata dalla stazione appaltante allorché il diritto di accesso non sia sorretto dall’allegazione del nesso di strumentalità e la conoscenza dei verbali e degli atti del subprocedimento di anomalia assicuri comunque l’esercizio del diritto di difesa.

Il Fatto

La società, seconda classificata nella procedura per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Orte, presentava istanza di accesso alla documentazione di gara, ivi inclusa l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria e i giustificativi resi nel subprocedimento di verifica dell’anomalia. La stazione unica appaltante, dopo aver interpellato la controinteressata, pubblicava l’offerta tecnica in versione oscurata nelle parti dichiarate segreti tecnici e commerciali e trasmetteva i giustificativi. La ricorrente, deducendo la titolarità della posizione di seconda classificata, contestava l’oscuramento, chiedendo l’ostensione integrale dell’offerta tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la domanda di accesso all’offerta tecnica in versione integrale. La Corte ha preliminarmente osservato che l’art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 condiziona l’accesso alla documentazione alla dimostrazione della stretta indispensabilità per la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi. Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a dedurre un generico interesse derivante dalla propria posizione di seconda classificata, senza allegare in che modo la conoscenza delle parti secretate potesse incidere sulla contestazione dei punteggi attribuiti.

Il Tribunale ha quindi ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di non divulgare le informazioni la cui diffusione pregiudichi i legittimi interessi commerciali dell’operatore economico o la leale concorrenza. Il bilanciamento operato dalla stazione appaltante è stato giudicato non irragionevole, considerata la motivata e comprovata dichiarazione dell’aggiudicataria e il contesto di stretta concorrenza tra imprese operanti nel medesimo segmento di mercato.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento del giudice d’appello, secondo cui il rapporto tra accesso e riservatezza impone di verificare la sussistenza di uno stretto collegamento di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa, con onere probatorio a carico del richiedente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 369 del 2022 e n. 787 del 2023). Tale meccanismo di filtro è volto a evitare un uso emulativo dell’accesso finalizzato a carpire conoscenze industriali o commerciali altrui, senza trasformare la partecipazione alla gara in una forma di penalizzazione per l’operatore economico.

Il Collegio ha infine rilevato che la ricorrente, alla camera di consiglio, aveva circoscritto il proprio interesse alla sola ostensione integrale dell’offerta tecnica, dichiarando di aver ricevuto i giustificativi e l’offerta economica. La conoscenza degli atti del subprocedimento di anomalia è stata ritenuta idonea ad assicurare l’integrale esercizio del diritto di difesa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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