Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 1709 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammessa anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Spetta all’amministrazione resistente provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, in applicazione dell’art. 2697 c.c.; la mancata contestazione del titolo e la mancata prova dell’avvenuto pagamento integrano l’inadempimento. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il commissario ad acta individuato in un dirigente dello stesso Ministero resistente non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e non più impugnabile per decorso dei termini, come attestato dal Tribunale.

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né provare l’avvenuto pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è del giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a., oltre all’onere di notificazione ex art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il TAR rileva che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ne ha dedotto l’inidoneità e non ha comprovato il pagamento. Richiamando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli ai sensi dell’art. 2697 c.c., il Collegio afferma la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il TAR ordina pertanto al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., un commissario ad acta nel dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Sul compenso del commissario, il Collegio esclude ogni diritto: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge Pinto ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. A sostegno richiama T.a.r. per la Calabria, sez. I, n. 1706 del 2024, T.a.r. per la Campania, sez. VIII, n. 5142 del 2024, T.a.r. per la Sicilia, sez. I, n. 2621 del 2024 e T.a.r. per la Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione ai difensori anticipatari. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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