Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi di minore rilevanza (TAR Sicilia n. 3539 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana di interpretazione autentica ha confermato che il limite opera anche in presenza di vincoli relativi e non solo assoluti. Il divieto di incremento dei volumi e delle superfici in zona vincolata va inteso in senso ampio e finalistico, comprendendo qualsiasi nuova edificazione che incida sull’assetto del territorio. Il diniego di condono in materia è atto vincolato, non richiede comparazione degli interessi né preavviso di diniego, e non tollera alcun affidamento del privato. L’ordine di riduzione in pristino nel procedimento di condono spetta al Comune, non all’autorità preposta al vincolo, che esprime un parere vincolante ma non definisce il procedimento.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lipari ha respinto la domanda di condono edilizio presentata per la trasformazione di un fabbricato rurale e il relativo ampliamento, unitamente al diniego opposto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, che aveva anche disposto la riduzione in pristino. Le opere risultano ultimate nel gennaio 1995 e l’immobile è ubicato nell’isola di Vulcano, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

La ricorrente ha censurato la notifica eseguita presso il tecnico incaricato, l’omesso preavviso di diniego, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’erronea applicazione della disciplina del terzo condono e la competenza della Soprintendenza a ordinare la demolizione. Ha inoltre invocato la formazione del silenzio-assenso ai sensi della normativa regionale sul procedimento amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione dell’opera, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici. Richiama la Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana di interpretazione autentica, e la circolare assessoriale n. 02/2022 che ne ha recepito le conseguenze.

Il Tribunale conferma che, in ambito regionale, il terzo condono non è ammesso in presenza di vincoli relativi, e non solo assoluti, e che sono sanabili soltanto gli interventi di minore importanza. Nel caso concreto l’intervento ha determinato nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, come emerge dalla stessa domanda di condono, con la conseguenza che la sanatoria è preclusa. Il divieto di incremento volumetrico, secondo la giurisprudenza richiamata, comprende qualsiasi nuova edificazione, anche di natura tecnica o interrata.

Quanto alle censure procedimentali, il Collegio rileva che il diniego in materia di abusi edilizi è atto vincolato: non richiede specifica valutazione dell’interesse pubblico, non consente comparazione con l’interesse privato e non ammette affidamento tutelabile. Ne deriva la superfluità del preavviso di diniego e la sufficienza della motivazione per relationem alla circolare assessoriale. La comunicazione al tecnico incaricato, inoltre, non rileva, poiché la ricorrente ha avuto piena conoscenza del provvedimento e lo ha impugnato.

Il Tribunale esclude poi la formazione del silenzio-assenso: la disciplina regionale presuppone la trasmissione dello schema di provvedimento all’amministrazione co-decisoria, adempimento non previsto dalle norme sul condono, che contemplano il silenzio-inadempimento. Il paesaggio, inoltre, è componente dell’ambiente, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 160/2021, e rientra tra gli interessi sensibili sottratti al silenzio-assenso. La disparità di trattamento non assume rilievo nei provvedimenti vincolati.

Da ultimo, il Collegio accoglie la censura sulla competenza: nel procedimento di condono definito con diniego, l’ordine di demolizione spetta al Comune, mentre la Soprintendenza esprime un parere vincolante ma non può ingiungere la riduzione in pristino. Il provvedimento della Soprintendenza è pertanto annullato nella sola parte in cui dispone il ristabilimento dello stato dei luoghi, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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