Accesso endoprocedimentale parziale e onere di specificità dei motivi di ricorso (TAR Puglia n. 20 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ostensione parziale dei documenti richiesti con istanza di accesso endoprocedimentale non costituisce, di per sé, motivo di impugnazione dell’atto di aggiudicazione. Il ricorrente è tenuto a dedurre censure specifiche ai sensi dell’art. 40 c.p.a., non essendo ammissibile il c.d. ricorso al buio. La necessità di evitare la decadenza non giustifica l’impugnazione anticipata, poiché i termini decorrono dalla conoscenza dei documenti richiesti, con effetto di dilazione temporale quando i motivi conseguano alla conoscenza delle giustificazioni rese nel subprocedimento di verifica dell’anomalia. Il vizio della determinazione sull’accesso non si propaga in via derivata all’aggiudicazione.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente impugna dinanzi al TAR Puglia l’aggiudicazione disposta da Acquedotto Pugliese S.p.A. in favore della controinteressata, relativa a una procedura negoziata per lavori di distrettualizzazione e risanamento delle reti idriche. La società aggiudicataria propone ricorso incidentale, contestando l’ammissione e i punteggi attribuiti alla seconda classificata. Il ricorrente principale deposita due ricorsi per motivi aggiunti: il primo avverso il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, il secondo avverso la verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.
La questione centrale riguarda l’accesso parziale ai documenti del subprocedimento di anomalia e le conseguenze processuali della mancata ostensione integrale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che l’oscuramento parziale dei documenti, operato dalla stazione appaltante in risposta all’istanza di accesso endoprocedimentale, avrebbe precluso il diritto di difesa. Il Collegio ritiene che l’ostensione parziale, non accompagnata dalla dimostrazione intellegibile del collegamento necessario tra documentazione richiesta e deduzioni difensive, non possa costituire di per sé motivo di ricorso. L’art. 40 c.p.a. impone la specificità dei motivi concernenti l’atto impugnato.
Richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità, il TAR qualifica inammissibile il c.d. ricorso al buio, escludendo che esso trovi giustificazione nella necessità di evitare la decadenza. I termini decorrono, come chiarito dalla Ad. pl. n. 12/2020, dalla conoscenza dei documenti richiesti; l’istanza di accesso comporta quindi una dilazione temporale quando i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta ovvero delle giustificazioni rese nel subprocedimento di verifica dell’anomalia. Il soddisfacimento della pretesa conoscitiva in corso di causa conferma l’infondatezza della censura; il Collegio esclude altresì che il vizio della determinazione sull’accesso determini un’invalidità derivata dell’aggiudicazione.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la mancata valutazione di procedimenti penali relativi a un soggetto cessato dalle cariche societarie. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui gli elementi sull’affidabilità dell’operatore non devono essere espressamente valutati ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 quando la stazione appaltante ritenga, anche implicitamente, l’operatore affidabile; è invece necessaria un’espressa motivazione quando tali elementi conducano a un giudizio di inaffidabilità. Il ricorso introduttivo è respinto.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti denuncia un aliud pro alio, per aver l’aggiudicataria prospettato nei giustificativi una soluzione diversa da quella offerta. La doglianza è infondata: le tubazioni richiamate corrispondono a quelle dell’offerta tecnica, individuate per produttore e caratteristiche tecniche e non per marchio; l’indicazione dello spessore di 100 micron costituisce un evidente refuso, risultando dalle schede tecniche il valore di 80 micron.
Cadute le censure sull’aggiudicazione, il primo ricorso per motivi aggiunti avverso la consegna in via d’urgenza è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo la fase esecutiva ripercuotersi sulla selezione. Per la stessa ragione è dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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