Gruppo societario non è centro d’imputazione: sanzione annullata per difetto di contraddittorio (Cons. Stato n. 1278 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il gruppo di società, anche quando implichi gestione coordinata di attività economiche e sedi comuni, non dà vita a un autonomo soggetto di diritto né a un centro di imputazione di rapporti distinto dalle società collegate, che conservano la propria distinta personalità giuridica. Ne consegue che, in un procedimento sanzionatorio, la società destinataria del provvedimento finale ha diritto alle proprie prerogative e garanzie procedimentali. Tale diritto non è surrogato dalla partecipazione al procedimento della capogruppo o di altre società del gruppo, né dalla procura generale rilasciata dal legale rappresentante di una di esse, né dalla proposizione di difese nel merito da parte dei soggetti formalmente coinvolti. L’Autorità che, prima di adottare il provvedimento, abbia contezza del soggetto effettivamente responsabile è tenuta a estendere il contraddittorio a tale soggetto. È esclusa la violazione del divieto di venire contra factum proprium quando la società non abbia partecipato al procedimento per causa a essa non imputabile e manchi un factum proprium anteriore all’impugnazione.

Il Fatto

L’A.G.Com. ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio, Sez. IV, n. 11663/2024 ha annullato la delibera n. 318/23/CONS, con cui una società del gruppo era stata sanzionata per violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018. La contestazione riguardava contenuti pubblicati sulla piattaforma di condivisione video.

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente: l’istruttoria era stata avviata e conclusa nei confronti di soggetti diversi da quello poi sanzionato. La società destinataria della sanzione non aveva partecipato al procedimento. L’Autorità ha appellato, sostenendo che il contraddittorio era stato garantito dalla partecipazione dei legali della capogruppo e delle altre società, muniti di procura generale, e che la società appellata aveva comunque svolto difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, relativi alla medesima questione giuridica. Preliminarmente osserva che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (Sez. I n. 5796 del 2021; Sez. lavoro n. 267 del 2019; Sez. I n. 23344 del 2010), il fenomeno del controllo societario non è idoneo a determinare un nuovo soggetto di diritto. Le società collegate conservano la propria distinta personalità giuridica. Richiama anche Cons. Stato, Sez. V, n. 4813 del 2025.

Il Collegio precisa, però, che il gruppo ha indubbia rilevanza giuridica, essendo regolati i nessi discendenti dall’unitarietà dell’impresa. Pluralità e soggettività si collocano su piani distinti: plurime restano le imprese di gruppo, ciascuna titolare di diritti e obblighi propri; unica è la politica economica. Il dato rilevante, tuttavia, non è l’attività imprenditoriale, ma le garanzie procedimentali spettanti alla singola società nel procedimento sanzionatorio.

Non regge la tesi della sostanziale partecipazione. La procura generale era stata rilasciata dal solo legale rappresentante di una società, il quale non aveva il potere di conferire rappresentanza verso terzi per un soggetto diverso. La proposizione di difese nel merito da parte delle società coinvolte è una scelta difensiva che non imputa il potere rappresentativo a un soggetto diverso dal rappresentato. Le difese riguardano la posizione del rappresentato e non vincolano la posizione del terzo. La mancata eccezione sulla notifica non è idonea a coinvolgere un soggetto escluso. Le società avevano comunque indicato il soggetto responsabile e l’Autorità ben avrebbe potuto — rectius: dovuto — estendere il contraddittorio. Nemmeno la comunicazione interlocutoria di un funzionario può ingenerare affidamento in un soggetto istituzionale.

Quanto al secondo motivo, difetta una condotta procedimentale della società valutabile alla luce della buona fede. La società non risponde di condotte altrui e non può essere rimproverata di non aver partecipato per colpa non propria. Manca un factum proprium anteriore all’impugnazione, perché il contraddittorio non è stato semplicemente esteso come doveroso (Cons. Stato, Sez. VI, n. 10637 del 2023; Sez. IV n. 423 del 1895).

L’appello è respinto. La reiezione preclude la cognizione dei motivi riproposti, condizionati all’accoglimento delle censure dell’Autorità: si tratta di assorbimento necessario dipendente dalla volontà della parte (Ad. plen. n. 5 del 2015). Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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