Carabinieri, straordinario per turno festivo solo oltre l’orario giornaliero (C.G.A.R.S. n. 149 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove si azionino diritti soggettivi verso la pubblica amministrazione, trova piena applicazione l’art. 2697 cod. civ.: il ricorrente deve provare i fatti costitutivi del diritto. Il metodo acquisitivo, con i poteri istruttori d’ufficio, resta circoscritto alla giurisdizione di legittimità o all’esercizio di interessi legittimi, salvo che il ricorrente offra almeno un principio di prova. La prestazione lavorativa resa nel giorno destinato a riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero, e tale disciplina vale uniformemente per tutte le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Il Fatto
Alcuni carabinieri in servizio presso un reparto investigativo richiesero, con istanze del 2012, il pagamento del compenso straordinario per l’intero orario svolto nelle giornate destinate a riposo settimanale o a festività infrasettimanale, oltre le trentasei ore settimanali, invocando l’art. 38 del d.P.R. n. 51 del 2009. L’amministrazione non si pronunciò e, dopo diffida e successiva memoria, il diniego fu confermato nel novembre 2013.
I militari impugnarono il diniego davanti al TAR Sicilia, proponendo poi motivi aggiunti per un periodo successivo. Il TAR dichiarò il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 40, primo comma, lettera d), e secondo comma, cod. proc. amm., rilevando che solo la relazione depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria aveva consentito di individuare le ore di straordinario pretese. Due dei ricorrenti hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la declaratoria di inammissibilità. Il TAR era pervenuto a tale esito dopo aver accertato che l’ordinanza istruttoria n. 1677 del 2014 aveva finito per sostituire il giudice alle parti nell’individuazione del materiale probatorio, e dopo aver rilevato che la domanda non specificava la collocazione temporale delle ore di straordinario riferibili a ciascun ricorrente.
La Corte richiama il proprio indirizzo (C.G.A.R.S. n. 517 del 2014) e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 8301 del 2023): nelle controversie in giurisdizione esclusiva il sistema dispositivo con metodo acquisitivo opera solo se il ricorrente fornisce un principio di prova. Il vizio di genericità dei motivi è assorbente e preclude l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm. Il corretto adempimento dell’ordinanza istruttoria non sana la carenza originaria della domanda.
In via assorbente, il Collegio ritiene la pretesa infondata anche nel merito. L’art. 1, comma 476, legge n. 147 del 2013, norma di interpretazione autentica, stabilisce che la prestazione resa nel giorno di riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno giornaliero. La Corte costituzionale n. 132 del 2016 ha ritenuto la disposizione legittima rispetto agli artt. 3, 36 e 117 Cost., chiarendo che il parametro di computo è giornaliero e non settimanale.
La Corte respinge la lettura restrittiva proposta dagli appellanti, secondo cui le norme interpretate non riguarderebbero l’Arma dei Carabinieri. Tale lettura è irragionevole e determina disparità di trattamento tra Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; il legislatore ha inteso dettare una disciplina uniforme per tutte. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.