Accesso ai titoli edilizi del vicino e controllo diffuso sull’attività edilizia (Cons. Stato n. 8885 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un fondo confinante con quello interessato da interventi edilizi vanta una posizione qualificata e differenziata, che legittima l’accesso a tutti i titoli abilitativi rilasciati nell’area vicina, senza necessità di indicarne gli estremi. L’obbligo di pubblicazione dei titoli edilizi, previsto dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, e il dovere di vigilanza del dirigente comunale, sancito dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, sono funzionali a un controllo diffuso sull’attività edilizia. I titoli edilizi sono atti pubblici, sicché chi esegue le opere non può opporre alcun diritto di riservatezza. La richiesta di accesso non è generica quando il richiedente circoscrive l’ambito alle pratiche edilizie di interesse e individua l’immobile, non potendosi pretendere l’indicazione di documenti dei quali ignora l’esistenza. Il giudice dell’accesso non è tenuto a svolgere attività istruttoria in luogo dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità abitativa confinante con un complesso alberghiero e con una struttura destinata a ristorazione, presenta al Comune un’istanza di accesso documentale e per informazioni ambientali, chiedendo copia dei titoli abilitativi edilizi, delle autorizzazioni paesaggistiche e dei pareri presupposti relativi agli interventi eseguiti dai vicini. A fondamento invoca la propria vicinitas e il pregiudizio dominicale e ambientale derivante dalle trasformazioni.
Il Comune comunica l’avvio del procedimento ai controinteressati, che si oppongono. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il ricorrente adisce il TAR Campania, che accoglie il ricorso e condanna il Comune alle spese. Propone appello il controinteressato, contestando la genericità dell’istanza e la carenza di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un profilo di improcedibilità: in esecuzione della sentenza di primo grado, non sospesa ed esecutiva, il Comune ha rilasciato l’intera documentazione richiesta. Il rilascio, attestato da entrambe le parti, realizza definitivamente l’interesse sostanziale dell’appellato e priva l’appellante dell’interesse a coltivare il giudizio, non potendo una pronuncia favorevole rendere reversibili gli effetti già verificatisi.
In disparte tale profilo, il Consiglio ritiene comunque l’appello infondato, anche in vista della regolazione delle spese. Dal combinato disposto degli artt. 20 e 27 del d.P.R. n. 380/2001 si evince un obbligo di pubblicazione dei titoli edilizi e un dovere di controllo sull’attività edilizia, anche su sollecitazione del privato. Tale onere è funzionale a consentire a chiunque vi abbia interesse di visionare gli atti, in ragione del controllo diffuso che il legislatore ha inteso garantire.
I titoli edilizi sono atti pubblici: chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza. La conclusione vale per qualsiasi tipologia di titolo, permesso di costruire, SCIA o CILA, trattandosi di una diversa modalità di esercizio del diritto dominicale all’utilizzo edificatorio del fondo. La giurisprudenza amministrativa riconosce al proprietario del fondo vicino il diritto di accesso agli atti abilitativi quando fa valere l’interesse al rispetto delle previsioni urbanistiche.
Le censure sull’asserita genericità non hanno fondamento. L’istante ha comprovato la vicinitas e ha circoscritto l’accesso alle pratiche edilizie di interesse, individuando l’immobile. Non gli si può imporre, anche in forza dell’art. 18 della legge n. 241/1990, di indicare gli estremi di titoli dei quali presume l’esistenza ma ignora l’effettivo contenuto. Irrilevante è poi il riferimento ai “recenti interventi”: il TAR non era tenuto a svolgere istruttoria in luogo dell’amministrazione. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna dell’appellante alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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