Ottemperanza al giudicato civile e divieto di nuove valutazioni nel giudizio amministrativo (TAR Lazio n. 685 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo è chiamato ad assicurare l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum, ma non può integrare la decisione né risolvere questioni non espressamente affrontate da quel giudice. Il criterio che governa l’ottemperanza è quello di stretta continenza: la cognizione resta circoscritta al caso deciso, con esclusione di nuove valutazioni in fatto e in diritto riservate al giudice ordinario. È pertanto inammissibile la censura introdotta per la prima volta con memoria non notificata, che ampli il thema decidendum. Qualora la sentenza di condanna non determini la somma dovuta, essa costituisce titolo esecutivo solo se la quantificazione sia ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione con operazione meramente matematica.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR per l’ottemperanza di una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale, con la quale era stata accertata una lesione permanente del 40% e condannato l’Istituto assicurativo a liquidare la rendita vitalizia. Il titolo era stato munito di formula esecutiva e notificato, ed era passato in giudicato per mancato appello. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della statuizione.
Dopo un’ordinanza istruttoria, l’amministrazione si è costituita documentando di avere costituito la rendita con provvedimento del 22 marzo 2022 e di avere corrisposto gli arretrati e gli interessi, con pagamenti successivi fino al rateo di aprile 2024. Il ricorrente, riconosciuto l’avvenuto pagamento nella misura del 40%, ha poi censurato in memoria la mancata valutazione complessiva della rendita alla luce di un precedente giudicato di diverso tenore.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva anzitutto che la sentenza oggetto di ottemperanza risulta integralmente eseguita. La documentazione prodotta attesta la costituzione della rendita e il pagamento degli importi dovuti, comprensivi di arretrati e interessi, oltre ai ratei successivi. Su questo punto la contestazione del ricorrente è dunque smentita dai fatti.
La censura formulata con la memoria del 2 luglio 2024 è dichiarata inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, si tratta di motivo aggiunto non notificato alla controparte, che amplia il thema decidendum introdotto con il ricorso e si sottrae alle regole del contraddittorio.
In secondo luogo, il motivo esula dalla cognizione del giudice dell’ottemperanza. Il collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che circoscrive l’azione all’attuazione del giudicato civile per quanto riguarda il caso deciso, senza consentire l’introduzione di nuove questioni di cognizione. Sul punto richiama il principio secondo cui la sentenza di condanna non generica costituisce titolo esecutivo anche quando la somma non sia esattamente determinata, purché la quantificazione sia ricavabile con operazione meramente matematica (Cons. Stato, IV, n. 3098 del 2020).
In assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione di una condanna generica è inammissibile, perché il giudice amministrativo non può compiere nuove valutazioni su questioni non dedotte o non trattate nel giudizio civile (Cons. Stato, VI, n. 1952 del 2016 e n. 6773 del 2011). Da qui il principio di stretta continenza (Cons. Stato, V, n. 1620 del 2023 e n. 4687 del 2023): il giudice dell’ottemperanza non integra la decisione altrui e, in caso di perdurante contrasto, rimette la questione al giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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