Il giudicato esterno non è deducibile per la prima volta in Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 10568 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di giudicato esterno è inammissibile se proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità quando il giudicato si sia formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità in tale sede di questioni nuove. La produzione in Cassazione della sentenza passata in giudicato trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia del giudicato anteriore alla sentenza impugnata senza averlo prodotto nei precedenti gradi del processo. Il principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno si coordina con l’onere di completezza e autosufficienza del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 2019, aveva accolto domande revocatorie ex art. 2901 c.c. proposte da alcuni istituti di credito, dichiarando inefficaci nei loro confronti atti di vendita di immobili stipulati da due venditori in favore di una società, quale terzo nominato ex art. 1401 c.c. dai promissari acquirenti. La società acquirente, soccombente in primo grado, aveva proposto appello incidentale, rigettato dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza del 2022. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato in primo luogo la censura relativa alla violazione del giudicato formatosi in un precedente giudizio. La ricorrente deduceva che una sentenza del 2017, passata in giudicato, avrebbe escluso la natura nuova della sequenza negoziale e, pertanto, la revocabilità dei contratti definitivi in funzione dei soli preliminari del 2012. La Cassazione ha tuttavia rilevato che il giudicato si era formato nel 2017, quando il presente giudizio era già stato avviato nel 2016, e che l’eccezione non era mai stata sollevata nei gradi di merito. Ha quindi dichiarato l’eccezione tardiva, assorbendo ogni altro profilo.

La Corte ha precisato che nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello. In caso contrario, il giudicato costituisce nel giudizio di legittimità un inammissibile novum. La pronuncia richiama il principio per cui l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito.

Ha inoltre chiarito che la produzione della sentenza passata in giudicato in sede di legittimità è consentita solo se il giudicato si è formato successivamente alla sentenza impugnata, mentre è preclusa dall’art. 372 c.p.c. ove la parte invochi l’efficacia di un giudicato anteriore non prodotto nei precedenti gradi. La ricorrente non aveva indicato il momento e le circostanze processuali in cui gli atti erano stati prodotti, incorrendo nella violazione dell’onere di completezza e autosufficienza del ricorso.

Il secondo motivo, qualificato come conseguenza del primo, ne ha condiviso l’inammissibilità. Il terzo motivo, relativo al difetto di prova della scientia fraudis, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., avendo la ricorrente sostanzialmente riproposto la censura già formulata avverso la sentenza di primo grado. Il ricorso è stato integralmente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1401 c.c.

Tutte le 10 sentenze sull'art. 1401 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *