Ultrapetizione da “fusione” di domanda di simulazione e azione revocatoria (Cass. civ. Sez. III n. 10666 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In forza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice che accoglie la domanda principale non può esaminare e decidere la domanda proposta in via subordinata al mancato accoglimento della prima, a nulla rilevando l’eventuale compatibilità oggettiva tra le due domande. L’accoglimento di una domanda di simulazione non consente al giudice di delibare anche l’azione revocatoria, proposta in via subordinata, trasformando l’accertamento della simulazione in un mero presupposto della revocatoria medesima: tale operazione integra il vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Il Fatto

Una società bancaria conveniva in giudizio il contribuente e un altro soggetto, proponendo in via principale la domanda di accertamento della simulazione di un contratto di mantenimento, ritenuto dissimulante una donazione, e, in via subordinata, l’azione di inefficacia ex art. 2901 c.c. Il Tribunale accoglieva entrambe le domande, dichiarando la simulazione del contratto e la sua inefficacia nei confronti dell’attrice. La pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello, la quale escludeva la configurabilità di una pronuncia ultrapetita. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato, assorbendo gli altri, il motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito accolto la domanda di simulazione e, contestualmente, quella di revocatoria proposta in via subordinata. È stato richiamato il principio, già affermato da precedenti pronunce (Cass. 15629/2005 e Cass. 19304/2014), secondo cui il giudice che accoglie la domanda principale non può pronunciarsi sulla domanda subordinata, la cui proposizione è condizionata al mancato accoglimento della prima.

La Corte ha rilevato come la Corte territoriale, pur avendo qualificato la domanda revocatoria come “subordinata e condizionata”, avesse di fatto “fuso” le due domande, utilizzando l’accertamento della simulazione come presupposto logico per delibare l’atto dispositivo sotto il profilo soggettivo ex art. 2901 c.c. Tale operazione comporta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la domanda di simulazione non può essere trasformata in un mero antecedente logico dell’azione revocatoria.

La motivazione del giudice d’appello è stata quindi ritenuta contraddittoria, in quanto, da un lato, riconosce la subordinazione della domanda revocatoria e, dall’altro, ne afferma l’esame diretto, facendovi discendere un effetto favorevole per la creditrice. Ne deriva che il vizio di ultrapetizione non può essere sanato in sede di legittimità con la mera espunzione della statuizione sulla domanda subordinata, ma impone il rinvio per un nuovo esame che chiarisca la posizione del giudice in riferimento a ciascuna delle due domande.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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