Inutilizzabilità dei documenti non esibiti e limiti alla CTU percipiente (Cass. civ. Sez. 5 n. 14337 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la produzione per la prima volta in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa è ammessa solo se il contribuente dimostri che l’omissione non sia a lui imputabile, dovendo intendersi l’imputabilità in termini di coscienza e volontà dell’inadempimento, dirette a impedire l’ispezione documentale. La valutazione della dichiarazione di non imputabilità spetta al giudice di merito, che deve verificarne la veridicità con qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo. La preclusione probatoria di cui all’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 non opera per gli elementi informativi di contenuto misto, ossia suscettibili di produrre effetti anche solo parzialmente sfavorevoli per il contribuente, né per quelli già in possesso dell’amministrazione finanziaria. La consulenza tecnica d’ufficio, anche quando sia percipiente, non può fondarsi su documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi consentiti dalla scansione processuale, pena l’inutilizzabilità delle conclusioni del consulente che vi si basino.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, rettificando la perdita dichiarata e recuperando a tassazione maggiori imposte. Analogamente, nei confronti del socio, che non aveva presentato la dichiarazione, l’Ufficio recuperava a tassazione redditi non dichiarati. Entrambi i contribuenti impugnavano gli avvisi; la società, in particolare, produceva per la prima volta in giudizio la documentazione contabile che non aveva esibito in sede amministrativa, dichiarando di non aver potuto adempiere per causa non imputabile e chiedendo una consulenza tecnica.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio e riunito gli appelli, accoglieva parzialmente i gravami, rideterminando tributi e sanzioni sulla base delle risultanze della perizia, con effetti anche sulla posizione del socio. L’Agenzia ricorre per cassazione, deducendo la violazione della preclusione probatoria derivante dalla mancata esibizione dei documenti in sede amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricostruisce il quadro giurisprudenziale in materia di inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa, richiamando il principio secondo cui il contribuente può produrli per la prima volta in giudizio solo fornendo una giustificazione della non imputabilità dell’inadempimento, che il giudice di merito è tenuto a verificare espressamente. L’omissione deve essere obiettivamente cosciente e volontaria, diretta a impedire l’ispezione documentale, e la relativa valutazione deve essere condotta anche attraverso presunzioni.
La decisione dà atto del sopravvenuto intervento della Corte costituzionale, che ha qualificato l’inutilizzabilità come sanzione impropria, imponendo un’interpretazione fortemente restrittiva della preclusione. La Consulta ha escluso dall’ambito applicativo della sanzione gli elementi informativi di contenuto misto, ovvero anche solo parzialmente suscettibili di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente, nonché quelli che l’amministrazione potrebbe ottenere interrogando le proprie banche dati, come le fatture elettroniche.
Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha esaminato se i documenti prodotti dalla società fossero utilizzabili alla luce della mancata risposta alle richieste dell’Ufficio, né ha verificato la giustificazione dell’inadempimento addotta dal contribuente con riferimento alla pandemia da Covid-19. La Corte di cassazione censura, inoltre, l’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio per superare la preclusione: il consulente, anche nell’ipotesi di consulenza percipiente, non può avvalersi di documenti non ritualmente prodotti, pena l’inutilizzabilità delle relative conclusioni. La sentenza è quindi cassata con rinvio, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.